Cass. pen., sez. I 26-05-2009 (08-05-2009), n. 21688 – Pres. SILVESTRI Giovanni – P.M. CIAMPOLI Luigi – Tribunale di Padova c. M.J. ESECUZIONE – Pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1. Investito della richiesta di applicazione dell’indulto alla pena inflitta a M.J. con sentenza 12.9.1991, definitiva il 1.10.1991, del Pretore di Padova, il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava la propria incompetenza, affermando che ai sensi dell’art. 665 c.p.p. era competente il Tribunale di Padova, in ragione del fatto che l’applicazione dell’indulto non incideva in alcun modo sull’ultima sentenza di condanna emessa nei confronti del M. dal Pretore di Bassano del Grappa, irrevocabile il 1.10.1993. 2. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Padova propone conflitto osservando che nessun rilievo poteva annettersi alla circostanza che la sentenza passata in giudicato da ultimo (quella del Pretore di Bassano del Grappa) concernesse pena che non doveva essere espiata, per via della "depenalizzazione" del reato, e che andava fatta applicazione del consolidato principio dell’unicità dell’esecuzione, in virtù del quale giudice competente è sempre quello che ha pronunziato l’ultima sentenza divenuta irrevocabile, anche se la questione non riguarda detta sentenza.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che sussiste materia di conflitto negativo giacchè entrambi i giudici hanno declinato la propria competenza, e il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Padova.
Il principio cui questo si riferisce, secondo il quale è sempre competente quale giudice dell’esecuzione il Giudice che ha pronunziato sentenza divenuta irrevocabile per ultimo è esatto; a condizione però che la sentenza irrevocabile per ultima sia anche solo in astratto suscettibile di produrre effetti penali, e dunque ad avere un qualche rilievo esecutivo.
Nel caso in esame, invece, il certificato penale attesta che la sentenza del Pretore di Bassano del Grappa, di condanna a 10 giorni di arresto pervia concessione delle circostante attenuanti generiche, aveva ad oggetto il reato di cui all’art. 670 c.p., e reca annotazione che trattasi di reato "depenalizzato/abrogato".
In siffatta situazione la sentenza divenuta irrevocabile per ultima avrebbe dovuto perciò essere addirittura eliminata, previa revoca, dal casellario giudiziale a norma degli artt. 673 e 687 c.p.p. (trasfuso, quest’ultimo, nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, di raccolta e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale).
In realtà l’incriminazione per mendicità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, quanto alla previsione del comma 1, da C. cost. n. 519 del 1995 e abrogata, quanto alla previsione della L. 25 giugno 1999, n. 205, comma 2, art. 18. Il mancato riferimento all’art. 670 c.p.p., comma 2, ma soprattutto la entità della pena inflitta fanno intendere che quella oggetto della sentenza di cui si parla era l’ipotesi dichiarata incostituzionale: con effetto perciò ex tunc. 2. Ne consegue che f non potendosi ritenere la sentenza pronunziata dal Pretore di Bassano del Grappa neppure "ab origine potenzialmente suscettibile di esecuzione" (Sez. 1, Sentenza n. 374 del 14/01/1999, confl. In proc. Di Nisio), la competenza è del Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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