Cass. pen., sez. IV 22-05-2009 (13-05-2009), n. 21499 – Pres. RIZZO Aldo Sebastiano – PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GENOVA c. B.G.P.A. CIRCOLAZIONE STRADALE – Sanzione amministrativa accessoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 27/11/2008 il Tribunale per il riesame di Genova ha rigettato l’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza del GIP presso il medesimo Tribunale in data 5/11/2008 con la quale non era stato convalidato il sequestro preventivo del ciclomotore appartenente a B.G.P.A.. Il Tribunale ha motivato il proprio provvedimento considerando che l’art. 186 C.d.S., comma 7 (come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito con modifiche dalla L. n. 125 del 2008) statuisce che il conducente di un veicolo che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 3, 4 e 5 del cit. art., venga punito con le pene di cui al medesimo art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Il comma 7 prevede inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. e). C’è quindi un richiamo espresso alle modalità e procedure del comma 2, lett. e), ma non alla confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, statuizione contenuta nello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e). Deve pertanto intendersi che la confisca disposta dall’art. 186 C.d.S., comma 7 non sia quella di cui all’art. 240 c.p., ma solo quella amministrativa, per la quale sono previste tuttavia le medesime modalità e procedure di quella penale.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 4, comma 1, lett. e). In particolare la Procura ricorrente deduce che il rinvio operato dall’art. 186 C.d.S., comma 7 al comma 2, lett. c) del medesimo art. 186 C.d.S. che riguarda le modalità di custodia del bene sottoposto a sequestro deve intendersi nel senso che la confisca per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici è quella oggetto della misura di sicurezza penale prevista per il caso del conducente che guidi in stato di ebbrezza. D’altra parte nessuna norma del codice della strada richiama il fermo amministrativo disposto dal GIP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento.
La questione sollevata dalla Procura ricorrente è quella della natura della confisca del veicolo sequestrato in caso di condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza.
Il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 prevede che all’art. 186 C.d.S., comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". L’equivoco sorge dalla circostanza per cui la confisca è menzionata dalla norma insieme all’altra sanzione della sospensione della, patente di guida, qualificata amministrativa. Non per questo, tuttavia, anche la confisca deve considerarsi sanzione amministrativa così come ritenuto dal giudice di merito.
Il rinvio espresso operato dalla stessa norma alla procedura di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), fa chiaramente intendere l’intento del legislatore di sanzionare il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti analogamente a quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza, e, fra l’altro, con la confisca penale, e non amministrativa, del veicolo. Ove il legislatore avesse inteso prevedere solo il fermo amministrativo, sarebbe stato sufficiente, come esattamente richiamato dalla Procura ricorrente, richiamare la procedura di cui all’art. 213 C.d.S. che appunto prevede la confisca amministrativa, anzichè richiamare, si ripete, la misura prevista per altro reato. Viceversa il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125, non fa affatto cenno al fermo amministrativo, pur previsto dal codice della strada, per cui tale tipo di provvedimento disposto con il provvedimento impugnato è sfornito di ogni fondamento legale.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di Genova che si conformerà al seguente principio di diritto: la confisca prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. e), convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 ha natura di confisca penale obbligatoria di cui all’art. 240 c.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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