Cass. pen., sez. VI 21-05-2009 (12-05-2009), n. 21296 – Pres. DE ROBERTO Giovanni – P.L. MISURE CAUTELARI – Limitazioni alla libertà di comunicare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. P.L., detenuto agli arresti domiciliari, ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale, ritenendo che il provvedimento oggetto dell’impugnazione non rientrasse nella materia delle misure cautelari personali, ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso il rigetto della istanza di revoca del divieto di comunicare con persone terze, rispetto a quelle già autorizzate.
2. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 24 del 3 dicembre 1996 – 21 gennaio 1997, hanno già chiarito che rientrano nella materia delle misure cautelari personali tutti quei provvedimenti che contribuiscono ad inasprire o ad attenuare l’afflittività del provvedimento restrittivo, eccezion fatta per le disposizioni temporanee e meramente contingenti.
3. Ferma dunque restando tale massima, è evidente che, nel regime degli arresti domiciliari, le limitazioni alla libertà di comunicare, diritto costituzionalmente tutelato ed ascrivibile tra quelli inviolabili, non sono modalità accessorie della misura ma incidono gravemente sulla sua afflittività e che tali limitazioni non hanno carattere soltanto contingente, ma, in tesi, sono destinate a permanere per tutto il corso della durata degli arresti.
4. La facoltà di proporre appello non poteva quindi essere negata e l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia perchè si pronunzi sul merito del diniego della revoca.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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