Cass. pen., sez. I 11-05-2009 (06-05-2009), n. 19866 – Pres. SILVESTRI Giovanni – V.S. ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – Disagiate condizioni economiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23 giugno 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza di remissione del debito proposta da V.S. con riferimento alle spese di giustizia (per circa Euro. 17.700,00) derivate dalla condanna 28 maggio 1996 del Tribunale della stessa città. Rilevava in proposito detto Magistrato come mancasse il necessario requisito delle disagiate condizioni economiche, in relazione ai redditi percepiti quali risultanti dalle dichiarazioni ai fini dell’Irpef per gli anni dal (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava il gravame formulando la seguente deduzione: violazione di legge per essere stata omessa la valutazione dell’attualità delle condizioni economiche.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ed invero va affermato il principio che la valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche dell’istante, ai fini della richiesta di remissione del debito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, va fatta con riferimento all’attualità e, comunque, ai periodi di tempo cronologicamente prossimi al momento dell’istanza stessa, non a tempi passati. Ciò sia con riferimento al chiaro dettato della norma che puntualizza il concetto con terminologia al tempo presente ("chi sì trova in disagiate condizioni …"), sia in relazione alla logica sottesa che, all’evidenza, intende prestare attenzione a situazioni di difficoltà connesse al momento del dovuto pagamento, non a situazioni pregresse, potenzialmente anche superate e dunque non più significative ai fini in parola. Ciò posto, ne consegue che non risponde a tale requisito l’ordinanza impugnata che – come espressamente risulta dal testo che riporta i redditi del V., ai fini dell’imposta Irpef, fino al (OMISSIS) – non prende in considerazione la sua situazione economica negli annui successivi. Trattandosi di ben quattro anni, non risulta logico nè affermare apoditticamente che la situazione non potrebbe essere cambiata, nè assumere che quei redditi si riflettono (come se non fossero stati nel frattempo consumati, non essendo altissimi) sul presente. Si impone quindi annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, nel quale si tenga conto della situazione aggiornata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *