Cass. pen., sez. III 29-04-2009 (08-04-2009), n. 17871 – Pres. LUPO Ernesto – Est. TERESI Alfredo – M.D. SPORT – Annullamento con rinvio per violazione dei termini a difesa – Convalida del G.i.p.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la convalida del provvedimento del Questore di Milano (che gli ha imposto di presentarsi, per il periodo di tre anni, in Questura in occasione delle partite disputate dalla squadra Milan) denunciando:
– inosservanza del termine di 48 ore riconosciutogli per la presentazione di memorie difensive perchè il decreto del Questore gli era stato notificato il 29.05.2008, mentre il GIP aveva provveduto con atto depositato il 31/9/2008 alle ore 16.15, a poco più di tre ore dal deposito in cancelleria della richiesta del P.M.;
– violazione di legge per mancanza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto che gli era stato notificato quasi un anno dopo la sua emissione (6.07.2007);
– mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza;
– mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale;
– omessa motivazione sulla durata della misura;
– mancanza di motivazione dell’estensione dell’obbligo anche alle partite esterne.
Il primo motivo è fondato.
Ha affermato questa Corte che nel procedimento de quo, volto ad assicurare esigenze di sicurezza e d’ordine pubblico, può essere considerato congruo un termine di 48 ore, decorrente dalla data di notifica del provvedimento del questore, per consentire all’interessato di presentare al GIP memorie difensive (Cassazione Sez. 3, n. 2471/2007 RV. 238537: in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l’obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge) e, ancora, che la convalida del provvedimento deve intervenire dopo che sia trascorso il termine di 24 ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida avanzata dal P.M. e della relativa documentazione, sempre per porre in condizione l’interessato di approntare un’adeguata difesa (Cassazione Sezione 3, n. 5502/2008).
Nella specie, l’ordinanza di convalida, intervenuta entro le 48 ore dalla notifica decreto del questore, è stata depositata in cancelleria il 31.05.2008, ore 16.15, a poco più di tre ore dal deposito della richiesta del PM, senza il rispetto del termine di 24 ore sopraindicato.
Il mancato rispetto del termine produce nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e comporta annullamento con rinvio del provvedimento senza che ciò produca decadenza della misura disposta dal Questore che resta medio tempore esecutiva.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di presentazione, l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Milano che provvederà trascorso il termine che assegnerà all’interessato per consentire l’eventuale esercizio del contraddittorio cartolare.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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