Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16493 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che G.M. è stato arrestato il 13.1.2011 in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Adjud il 20.5.2010;

che in data 15.1.2011 l’arresto è stato convalidato dalla Corte d’appello di Torino e che nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella, in (OMISSIS);

che con sentenza del 24.1.2011 la Corte d’appello di Torino ha disposto la consegna di G.M. all’autorità giudiziaria richiedente;

che nelle more del ricorso per cassazione il G. ha presentato istanza di revoca della misura, chiedendo di essere liberato L. n. 69 del 2005, ex art. 21 in quanto la decisione della Corte di cassazione non sarebbe intervenuta nel termine di sessanta giorni indicato dall’art. 18, L. cit.;

che, in via subordinata, ha chiesto comunque la revoca della misura per insussistenza del pericolo di fuga;

Considerato che la L. n. 69 del 2005, art. 21 non trova applicazione per il giudizio di cassazione, in quanto il termine previsto dall’art. 17 cit. si riferisce esclusivamente alla decisione della corte d’appello (Sez. 6, 5 luglio 2010, n. 25870, El Moustaid);

che rispetto al momento di applicazione della misura non sono sopraggiunti fatti nuovi in grado di modificare la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari;

che pertanto, permangono le esigenze che hanno giustificato l’applicarne degli arresti domiciliari, misura che appare funzionale anche ad assicurare la consegna del G. all’autorità richiedente, consegna che è divenuta definitiva a seguito della sentenza emessa da questa Corte che ha respinto il ricorso per cassazione avverso alla decisione della Corte d’appello.
P.Q.M.

Rigetta l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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