Cass. pen., sez. I 23-04-2009 (09-04-2009), n. 17360 – Pres. SILVESTRI Giovanni – F.G. MISURE CAUTELARI – Tempo assegnato per l’espletamento della perizia psichiatrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 26/1/09 la Corte di assise di appello di Torino – avendo in data 1/12/08 disposto perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di F.G. e F. A., appellanti contro la sentenza 28/11/07 del GUP del locale Tribunale con la quale sono stati condannati per concorso in omicidio volontario e altro, addebiti per cui sono stati raggiunti da ordinanza di custodia in carcere eseguita il 27/10/06 – ha prorogato nei confronti di entrambi il termine di custodia, ai sensi dell’art. 305 c.p.p., comma 1, per il periodo di novanta giorni corrispondente al termine assegnato ai periti per l’espletamento dell’incarico.
Contro questo provvedimento il difensore della F. ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge sull’assunto che la proroga ex art. 305 c.p.p., comma 1 potrebbe essere disposta solo nel caso che il termine di custodia scada o sia prossimo a scadere entro la data in cui deve essere completata l’attività peritale (nel caso di specie l’1/3/09, mentre il termine di fase scade il 28/5/09).
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..
La tesi sostenuta dalla difesa è stata con dovizia di argomenti confutata dalla 3^ Sezione di questa Corte con la sentenza 14/7/04, Zegarelli, rv.230.237 che, discostandosi da un difforme precedente (Sez. 1, 3/10/01, De Nardo e altro, rv.220.738), ha affermato il principio secondo cui la norma in questione va interpretata nel senso che in tutti i casi, senza distinzione alcuna, in cui viene disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato detenuto all’originario termine di scadenza dei termini di custodia cautelare devono essere aggiunti i giorni concessi dal giudice per espletare l’accertamento.
Tale soluzione pare al Collegio senz’altro condivisibile poichè la chiara lettera dell’art. 305 c.p.p., comma 1, prevede incondizionatamente, senza porre limitazioni di carattere temporale in rapporto alla scadenza del termine di custodia come invece è per la proroga facoltativa di cui al comma 2, l’obbligatorio e automatico prolungamento del termine di fase per una durata predeterminata, il periodo di tempo appunto assegnato per l’espletamento della perizia, attraverso un provvedimento di natura meramente dichiarativa che può essere emesso, a richiesta del P.M., sin dal momento in cui la perizia stessa viene disposta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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