Cass. pen., sez. I 23-04-09 (09-04-09), n. 17357-Pres. SILVESTRI Giovanni-Est. BARBARISI Maurizio-Giudice di pace Lanciano c. Procura della Repubblica Tribunale Lanciano COMPETENZA – Tra P.M. e giudice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza in data 21 gennaio 2009, depositata in cancelleria il 2 febbraio 2009, il Giudice di Pace di Lanciano, in sede di cognizione del reato di minacce ascritto a C.C.A., si è dichiarato incompetente per materia, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano per ragioni di connessione con altro procedimento per reati commessi nello stesso fatto e nello stesso luogo e pendente presso detto Tribunale.
2. – Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano denunciando conflitto di competenza. Veniva eccepita innanzitutto la tardività dell’eccezione sollevata dalle parti oltre i termini di cui all’art. 21 c.p.p., comma 3; inoltre era stato violato l’art. 17 c.p.p. posto che i procedimenti pendono davanti a giudici diversi; infine era stato violato altresì la D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, che stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e del Tribunale è limitata al caso solo di concorso formale dei reati vale a dire di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, mentre il C., nel procedimento pendente presso il Tribunale è chiamato a rispondere di reati commessi in danno di soggetti diversi con autonome condotte criminose.
OSSERVA IN DIRITTO
3. – Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
3.1 – D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1, stabilisce che ‘tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altri giudici si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, sicchè, in riferimento alla precisa ed inequivoca portata limitativa della disposizione, nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l’operatività degli altri casi di connessione previsti dall’art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (Cass., Sez. 1, 11 luglio 2003, confl., comp. in proc. Stolero, rv. 226118).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano non ha inteso attenersi a questi principi. Oltretutto va osservato che il PM, in ottemperanza della sentenza 21 gennaio 2009 dichiarativa di incompetenza del Giudice di Pace di Lanciano, anzichè presentare, così come ha fatto, a questa Corte denuncia (inammissibile) di conflitto, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Tribunale di Lanciano che, qualora avesse ritenuto di negare parimenti la propria competenza, sarebbe stato legittimato a elevare in questa sede conflitto negativo. La fattispecie in esame (di denuncia di conflitto sollevata dinanzi a questa Corte da un PM), sicuramente estranea infatti all’ambito di applicazione del conflitto di competenza inteso in senso proprio, di cui all’art. 28 c.p.p., comma 1, non è riconducibile neppure alla categoria dei casi analoghi prevista dal secondo comma della stessa norma, non essendo in alcun modo configurabile nel vigente sistema un conflitto tra pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, del processo, e giudice. L’analogia va, infatti, circoscritta soggettivamente sempre al contrasto, da cui derivi una situazione di stasi processuale, tra due organi giurisdizionali, come emerge inequivocabilmente dalla lettura dell’art. 28 citato, che, usando la congiunzione "tuttavia" rende evidente, nel disciplinare tale situazione, che lo spazio di operatività dei conflitti è limitato, comunque, ai giudici (Sez. 1, 21 gennaio 2000, n. 451, Confl., comp. in proc. Carbonara).
Si impone pertanto una declaratoria in tal senso come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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