Cass. pen., sez. III 29-04-2009 (08-04-2009), n. 17875 SPORT – Obbligo di

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
N.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la convalida del provvedimento del Questore di Roma 11.04.2008, parzialmente modificato, (che gli ha imposto l’obbligo di presentarsi alla PS, per il periodo di tre anni, due volte: 15 minuti prima e 15 minuti dopo ogni incontro di calcio delle squadre di calcio per cui è divieto) denunciando:
1. violazione di legge e difetto di motivazione sui requisiti idonei a legittimare il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Gli indizi di pericolosità erano stati desunti dall’ordinanza che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere (poi annullata in data 7.03.2008 per il ridimensionamento dei gravi indizi di colpevolezza), sicchè nulla di concreto era emerso a suo carico con riferimento ad episodi di violenza scaturiti dall’uccisione di un tifoso da parte di un agente di polizia non ricollegabili a manifestazioni sportive;
2. mancanza e illogicità della motivazione sulla durata della misura stabilita in tre anni e sul numero delle firme per ogni partita della Roma, della Lazio e della Nazionale italiana con riferimento a fatti che non hanno alcuna attinenza con manifestazioni sportive;
3. violazione di legge per l’imposizione dell’obbligo di firma in aggiunta a quello di accedere agli stadi, specie per le partite giocate fuori Roma o all’estero;
4. indeterminatezza delle manifestazioni sportive per quali opererebbe l’obbligo di presentazione e di firma.
Con motivi nuovi il ricorrente ribadiva la censura sollevata col sopraindicato terzo motivo deducendo che le esigenze di prevenzione potevano essere soddisfatte col solo divieto di accedere agli stadi e che l’obbligo di presentazione alla PS andava limitato, per le partite esterne, all’apposizione di una sola firma.
Il primo e il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati perchè il provvedimento del Questore specifica (alla stregua della pericolosità sociale manifestata dall’interessato in occasione degli scontri avvenuti tra contrapposte tifoserie a seguito dell’uccisione in (OMISSIS) di S.G., che seguiva la trasferta della propria squadra di calcio, da parte di un agente di polizia) le esigenze cautelari volte a prevenire ulteriori pericoli per l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
Gli elementi acquisiti in sede d’indagini preliminari a carico del N., ritenuti inidonei a configurare responsabilità penale, erano, invece, sufficienti per integrare una condotta d’incitamento o d’induzione alla violenza o comunque finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6.
Perciò il provvedimento de quo è sufficientemente motivato sulla pericolosità sociale del ricorrente emergente dalla condotta rilevata e dettagliatamente descritta nell’ordinanza di convalida, condotta denotante spiccata propensione alla violenza cui dovevasi fare fronte con la tempestiva emissione dell’imposizione dell’obbligo di presentazione alla PG in aggiunta al divieto di accedere agli stadi.
Vanno, sul punto, condivise le pertinenti osservazioni del PG sulla portata della dizione "a causa e in occasione di manifestazioni sportive" nel senso che sono ricomprese nella formulazione della norma di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 5 tutte le manifestazioni di violenza ricollegabili a eventi sportivi comprese quelle che, attuate all’esterno degli stadi, costituiscono aberrante espressione di tifo sportivo.
Esaurientemente motivato è, quindi, lo stretto collegamento tra i gravi episodi di violenza scatenati da tifosi, tra cui il ricorrente, e quelli avvenuti nell’area di servizio autostradale a seguito dei quali è intervenuto il suddetto evento letale.
E’ infondato il motivo sulla durata della misura che il GIP, esaminata la memoria difensiva, ha ridotto, con motivazione incensurabile, ad anni tre limitando pure il numero delle firme da apporre per ciascun incontro di calcio.
Il contenuto dell’obbligo è stato riferito a tutte le partite di calcio disputate dalle menzionate squadre di calcio in Italia e all’estero, non essendo necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate occorrendo solo che siano determinabili dal destinatario in modo certo sulla base di elementi d’identificazione forniti dal provvedimento e di elementi di fatto esterni al provvedimento ma generalmente noti quali i calendari ufficiali del campionato e dei tornei.
Il provvedimento impugnato, invece, manca in foto di motivazione sull’estensione dell’obbligo anche alle partite amichevoli per le quali, in assenza di una certa preventiva pubblicizzazione, non può esigersi che l’interessato ne abbia sicura conoscenza.
Nè è ragionevole l’imposizione della doppia firma per le trasferte delle squadre della Roma e della Lazio al di fuori della regione Lazio stante l’impossibilità per l’interessato di raggiungere i luoghi degli incontri in tempi ravvicinati.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di presentazione, legittimamente adottato, l’ordinanza va annullata senza rinvio limitatamente ai punti sopraindicati.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell’obbligo di presentazione per le partite di calcio amichevoli e dell’obbligo della seconda firma per le partite che si svolgono in regione diversa.
Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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