Cass. pen., sez. I 27-04-2009 (16-04-2009), n. 17708 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – Declaratoria separata e successiva rispetto a quella della pena detentiva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 25.9.08, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato estinta la pena pecuniaria della multa di Euro 14.000,00, inflitta a B.E.A. con sentenza del Tribunale di Milano del 25.9.03, irrevocabile il 20.11.03, per il reato di cui all’art. 600 ter c.p., comma 1 (produzione di materiale pornografico).
Il Tribunale di Sorveglianza, sulla scorta della relazione conclusiva del centro servizi sociali di Milano, al quale il B. era stato affidato; tenuto conto delle informazioni rese dalla guardia di finanza in data 20.6.08 e della documentazione in atti, ha ritenuto che le condizioni economiche del B. fossero così precarie da non consentirgli il pagamento della pena pecuniaria anzidetta.
Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, deducendo:
1) – violazione di legge, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, avendo con precedente provvedimento ritenuta estinta la sola pena detentiva nei confronti del B., aveva implicitamente ritenuto che non sussistessero le condizioni per ritenere estinta anche quella pecuniaria, si che si era creata sul punto una preclusione, che non poteva formare oggetto di riesame da parte del medesimo Tribunale di Sorveglianza.
Era poi irragionevole ritenere che la pronuncia di estinzione della pena pecuniaria potesse avvenire in ogni tempo e non unitamente alla pronuncia sull’estinzione della pena detentiva, potendosi correre il rischio di decisioni difformi;
2) – assoluto difetto di motivazione in ordine alle condizioni economiche del condannato, in quanto non erano stati indicati i risultati degli accertamenti eseguiti e ritenuti tali da far ritenere il condannato non in grado di pagare la pena pecuniaria a lui inflitta. L’impugnata ordinanza doveva pertanto essere annullata.
1. Il motivo di ricorso sub 1) proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Milano è infondato. Con esso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano del 25.9.08 è stata censurata per avere disposto l’estinzione della pena pecuniaria di Euro 14.000,00, inflitta al condannato B.E.A., non contestualmente all’estinzione della pena detentiva per positivo esito del suo affidamento al servizio sociale, ma con autonoma ordinanza successiva.
Tuttavia dall’esame della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 12 emerge chiaramente che l’estinzione della pena pecuniaria può anche formare oggetto di provvedimento separato ed autonomo rispetto a quello con il quale viene dichiarato estinta la pena detentiva per esito positivo del periodo di affidamento in prova, potendosi far conseguire l’estinzione della pena pecuniaria ad un successivo, autonomo ed eventuale accertamento delle disagiate condizioni economiche nelle quali versi l’interessato (cfr., in termini, Cass. 1^, 18.3.09 n. 1137).
2. E’ altresì infondato il motivo di ricorso sub 2).
Con esso il P.G. lamenta la mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato, col quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato estinta la pena pecuniaria al condannato B.E. A..
Va invece rilevato, conformemente a quanto ritenuto dal P.G. presso questa Corte nel suo parere scritto, che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente seppur sinteticamente motivato, avendo fatto esso riferimento "per relationem" ad un’informativa della guardia di finanza del 20.6.08 ed alle produzioni documentali in atti; il che appare sufficiente per ritenere assolto l’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle disagiate condizioni economiche dell’interessato. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di Milano.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *