Cass. pen., sez. I 23-04-2009 (09-04-2009), n. 17353 COMPETENZA – Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza in data 23 aprile 2008, il GIP del Tribunale di Perugia, con il medesimo provvedimento, disponeva unitamente alla declaratoria di incompetenza con trasmissione degli atti alla Suprema Corte per la risoluzione del conflitto con il Tribunale di Firenze anche lo stralcio dal procedimento principale a carico di A. A. ed altri della posizione di P.T. avendo rilevato un problema di notifica. In data 21 gennaio 2009, successivamente alla pronuncia della Suprema Corte 8 ottobre 2008 che, nel risolvere il conflitto dichiarava la competenza del Tribunale di Firenze trasmettendogli di conseguenza gli atti, la cancelleria di quest’ultimo ufficio, premesso che la posizione del P., un tempo stralciata, era stata inserita nel fascicolo principale prima dell’invio degli atti alla Suprema Corte, chiedeva se questa medesima Corte avesse o meno provveduto separatamente per il P. non risultando il nominativo fra gli imputati giudicati con la sentenza 8 ottobre 2008.
OSSERVA IN DIRITTO
3. – Come già deciso con la sentenza 8 ottobre 2008 il conflitto sussiste anche in relazione alla posizione P., in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla nonne successive. Il conflitto negativo di competenza dev’essere risolto affermandosi la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, per le considerazioni sottolineate in modo analitico e congruo nella denunzia del P.M. di Perugia.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 11 gennaio 2006, aveva infatti dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alle imputazioni (di cui ai capi N – Q2, R – U, V – Z e seguenti) contestate ad A.A. ed altri, con riferimento a distinte associazioni criminali finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla (OMISSIS) in evasione fiscale, e ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, sul rilievo che il reato più grave fra quelli contestati e connessi ex art. 12 c.p.p. era l’associazione per delinquere e che, non essendovi storica certezza sul luogo dell’accordo costitutivo, occorreva avere riguardo al luogo in cui essa si era per la prima volta manifestata all’esterno, nella specie ove operavano le ed. cartiere: donde la competenza per territorio del Tribunale di Perugia.
Il P.M. presso il Tribunale di Perugia, nel corso dell’udienza preliminare a carico dei suddetti imputati, denunziava a sua volta il conflitto negativo di competenza con il Tribunale fiorentino: le tre associazioni criminali di cui ai capi N-R-V si sarebbero manifestate all’estero, laddove si perfezionavano gli acquisti di argento destinato alle imprese toscane e si emettevano le originarie fatture soggettivamente fittizie, sempre in favore dei reali acquirenti toscani, sicchè, anche a non voler ritenere perfezionati gli accordi e le fittizie triangolazioni in Toscana, non emergendo con chiarezza il luogo dove l’associazione abbia iniziato ad operare, dovrebbe comunque affermarsi, ai sensi della regola suppletiva dettata dall’art. 9 c.p.p., comma 3, la competenza del Tribunale di Firenze per avere quella Procura iscritto per prima la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.. La denunzia del P.M., condivisa per relationem dal G.U.P. presso il Tribunale di Perugia con provvedimento reso all’udienza del 23 aprile 2008, veniva trasmessa il 9 giugno 2008 alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto medesimo decidendo, come si è premesso, con sentenza 8 ottobre 2008 per tutte le posizioni omettendo quella per P.T..
Questa Corte ebbe così a decidere che, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, devesi fare riferimento, di regola, al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.
Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un’organizzazione costituita da plurimi ed autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, (OMISSIS)), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi (nella specie, consentire acquisti di argento destinato alle imprese (OMISSIS) in regime di evasione fiscale) e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, deve riconoscersi che, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l’identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell’attività riferibile all’associazione, debba farsi necessario riferimento alle regole suppletive dettate dall’art. 9 c.p.p..
Nella fattispecie in esame, in mancanza di altri, sicuri punti di riferimento che palesino il primo manifestarsi all’esterno del sodalizio criminoso (d’altra parte, neppure evidenziati con precisione e puntualità dal Tribunale di Firenze nella motivazione della sentenza d’incompetenza territoriale, se non mediante un generico richiamo alla operatività di ed. cartiere per la predisposizione di fatture fittizie), prevale necessariamente la regola suppletiva dell’art. 9 c.p.p., comma 3 in forza della quale è competente ratione loci il giudice fiorentino, atteso che la Procura della Repubblica presso quel Tribunale ha per prima iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p.. Va in definitiva affermata la competenza del Tribunale di Firenze, al quale gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso.
E tale decisione deve essere mantenuta ferma anche per la posizione del P., oggi in delibazione (non precedentemente esaminata da questa Corte) giuste le imputazioni al medesimo ascritte.
Il giudice del merito valuterà se ritenere opportuno disporre la riunione al fascicolo principale a carico degli altri imputati.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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