Cass. pen., sez. I 23-04-2009 (09-04-2009), n. 17350 ESECUZIONE – Sospensione feriale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Avverso il decreto con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da S. F. avverso il provvedimento che limitava in suo danno la ricezione di stampa in abbonamento, sul rilievo che l’impugnativa risulterebbe proposta intempestivamente e cioè oltre il termine di cui all’art. 18 ter O.P., propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del detenuto predetto denunciandone l’illegittimità per violazione di legge.
Deduce in particolare la difesa ricorrente che al caso in esame trova applicazione la sospensione dei termini feriali di cui all’art. 240 bis, norme di coordinamento del c.p.p. e di cui alla L. n. 742 del 1969.
Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorso è fondato.
La sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al termine fissato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 ter, richiamato espressamente dalla L. cit., art. 18 ter, comma 6, per la proposizione del reclamo avverso provvedimenti in materia di limitazione e controlli della corrispondenza dei detenuti adottati dal Tribunale ovvero dal Magistrato di Sorveglianza.
Tanto perchè nel caso di specie vertesi in ipotesi di termine di natura processuale a niente dell’art. 240 bis disp. att. c.p.p. (il quale, come è noto, detta la novellata disciplina relativa alla sospensione feriale in materia penale) fissato dall’ordinamento per disciplinare nella materia l’esercizio del diritto di difesa che la normativa sul periodo feriale intende tutelare, di guisa che esso art. 240 bis disp. att. c.p.p. trova applicazione anche al procedimento di sorveglianza (in termini, Cass., Sez. 5^, 25.1.2000, n. 483).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e trasmessi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la delibazione sul reclamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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