Cass. pen., sez. I 16-04-2009 (02-04-2009), n. 15986 REATO – Reati puniti con pene di specie e natura diverse – Aumento fino al triplo della pena per la violazione più grave.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 20.10.2008 il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando sull’istanza di B.G., riconosceva vincolo di continuazione tra tutti i reati di cui alle sentenze, entrambe irrevocabili, 10.02.2006 della Corte d’appello di Brescia (portante pena di anni 3 di reclusione) e 16.02.2004 del Tribunale della stessa città (pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 124.000 di multa). La pena complessiva veniva quindi rideterminata tenendo ferma quella più grave di anni 3 di reclusione di cui alla sentenza della Corte d’appello e fissando in mesi 2 e giorni 15 di reclusione quella per i fatti i cui alla sentenza del Tribunale, pervenendo poi al calcolo finale cosi indicato nell’anzidetta ordinanza "anni 3 mesi 2 gg. 15 reclusione ed Euro 124.000,00 di multa". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: aveva errato il Tribunale, una volta unificati i reati, ad aggiungere nella pena finale anche la pena pecuniaria relativa a reati satelliti che avevano perso la loro autonomia sanzionatoria.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.
4. Il ricorso, fondato, deve trovare accoglimento. Rileva invero la Corte come, in materia di determinazione della pena, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, si debba operare aumentando – ovviamente nei limiti di legge – solo quella per la violazione più grave, indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse. Va qui ribadito, in tal senso, il principio giurisprudenziale di cui a sentenza Cass. Pen. Sez. 1, n. 28514 in data 04.06.2004, Rv. 228849, Giannone. Ciò è quanto, in realtà, era stato correttamente esposto in parte motiva dal giudice dell’esecuzione nella presente fattispecie, avendo egli indicato aumento solo di pena detentiva (mesi 2 e giorni 15 di reclusione), salvo poi contraddire tale corretta operazione quando, in parte dispositiva, aggiungeva anche la pena pecuniaria. In siffatta situazione, poichè la riduzione della disposta pena a misura legale può essere fatta anche in questa sede, senza rinvio, ai sensi e con i poteri di cui all’art. 620 c.p.p., lett. l), in tal senso va quindi provveduto, eliminando dall’impugnata ordinanza, che in tal senso va parzialmente annullata, la pena pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena della multa che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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