Cass. pen., sez. VI 31-03-2009 (12-03-2009), n. 14211 Rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento- Reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Nicosia, il 25.10.200, aveva condannato T.F. alla pena di sei mesi e quindici giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv.
337 e 651 c.p., commessi il (OMISSIS).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, che deduce erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito ritenuto che il rifiuto di esibire i documenti al pubblico ufficiale integri gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 651 c.p..
3. Il ricorso è fondato. Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra – ove ne ricorrono le altre condizioni legali – gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, e 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale (Cass. n. 6864/1993, Rv. 195412; n. 34/1995, Rv. 203852).
La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente a tale reato, con eliminazione della pena di gg. 15, pari all’aumento determinato dai giudici ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) dell’imputazione perchè il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di gg. 15 di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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