Cass. pen., sez. II 27-03-2009 (20-03-2009), n. 13680 Provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero – Successiva richiesta di archiviazione del pubblico ministero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 13.1.2007 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari rigettò la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. del procedimento a carico di S.W., sull’assunto che essendo già stata esercitata l’azione penale, la restituzione degli atti al P.M. in conseguenza di una nullità non faceva venir meno il principio di irretrattabilità dell’azione penale.
Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari deducendo l’abnormità dello stesso, in quanto il P.M., in conseguenza della dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio era nuovamente investito della valutazione se sussistevano ancora le condizioni per l’esercizio dell’azione penale, sicchè legittimamente era stata richiesta l’archiviazione per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte si è già pronunziata sulla questione dedotta con sentenza della Sezione 6 n. 19128 del 14.2.2001 dep. 10.5.2001 rv 219873 (citata anche nel ricorso: "Deve considerarsi abnorme, perchè si colloca del tutto al di fuori dell’ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l’impugnazione ed il conseguente annullamento il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari – dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione da parte del giudice del dibattimento – dichiari irricevibile la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di sentenza di estinzione del reato per prescrizione, giacchè in tal caso la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato e grado in cui era stata compiuto l’atto nullo". (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che spetta al pubblico ministero valutare se persistano ancora le condizioni richieste per l’esercizio dell’azione penale ovvero per formulare richiesta di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere).
Analogamente questa Corte si è espressa in ipotesi di rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna con sentenza della Sezione 5 n. 4883 del 27.11.2002 dep. 3.2.2003 rv 224700: "E’ abnorme il provvedimento con il quale il gip., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l’azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L’art. 459 c.p.p., comma 3, infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell’inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all’azione penale e alle sue modalità di esercizio".
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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