Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (06-03-2009), n. 13599 Isolamento diurno – Condono – Possibilità – Condizioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza del 2/7/2008 la Corte di Assise di Appello di Catania ha rigettato l’opposizione proposta da A.C. avverso l’ordinanza 11/7/2007 della medesima Corte con la quale era stata respinta la richiesta dell’ A. volta ad ottenere l’applicazione dell’indulto all’isolamento diurno, la cui durata complessiva era stata determinata in un anno e due mesi. La Corte ha ritenuto che, pur svolgendo l’isolamento diurno funzione di sanzione per i reati concorrenti con quello punito con l’ergastolo, esso non poteva essere equiparato ad una pena detentiva nella sua accezione comune quale accolta dalla L. n. 241 del 2006 e, quindi, assoggettato al beneficio dell’indulto (salva la sua applicabilità, ove sussistenti tutti i presupposti di legge ed un concreto interesse del condannato, alle pene detentive temporanee previa "riconversione" dell’isolamento).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato ribadendo la piena applicabilità dell’indulto anche all’isolamento in quanto costituente vera e propria sanzione di natura sostanziale.
Il ricorso deve essere rigettato.
Può certamente convenirsi con il ricorrente in ordine alla possibile applicazione dell’indulto all’isolamento diurno: e ciò previa scissione del cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua ed a condanne a pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni, determini ex art. 72 c.p. l’applicazione della pena dell’ergastolo e dell’isolamento diurno, dovendosi a quest’ultimo riconoscersi natura di sanzione e non già di modalità dell’esecuzione della pena dell’ergastolo (cfr. Cass. sent. n. 2116/2000). Tuttavia deve, nella specie, parimenti convenirsi sulla correttezza della reiezione della richiesta avanzata dal condannato – solo rettificandosi sul punto la motivazione del provvedimento impugnato – atteso che le pene temporanee inflitte a A. C., e che hanno portato all’applicazione nei suoi confronti, unitamente alla pena perpetua, dell’isolamento diurno, riguardano reati ostativi alla concessione dell’indulto in quanto aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. Da qui la piena rispondenza a legge della decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente A.C. al pagamento delle spese giudiziarie.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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