Cass. pen., sez. I 19-03-2009 (11-03-2009), n. 12466 Revoca della sospensione condizionale – Estinzione della pena per decorso del tempo –

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in funzione di giudice dell’esecuzione:
– disponeva, a norma dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca della sospensione condizionale della pena (anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 464,81 di multa) inflitta, per il delitto continuato di ricettazione, ad A.A., avendo il medesimo commesso, nel quinquennio di "osservazione", il delitto di calunnia (per il quale era stato condannato dal Tribunale di Matera il 12 febbraio 2002, con sentenza confermata in appello in data 10 giugno 2004 e divenuta irrevocabile il 2 marzo 2006);
– applicava l’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241 per l’intera multa e nella misura di anni uno per la reclusione (avendo il condannato già usufruito del beneficio, nella misura di anni due, con riguardo alla pena della reclusione inflittagli con l’anzidetta sentenza di condanna per il delitto di calunnia);
– non accoglieva la richiesta di dichiararsi estinta per prescrizione la menzionata pena di anni uno e mesi sei di reclusione; la prescrizione – precisava la Corte – decorre "dal momento in cui maturano le condizioni della revoca della sospensione condizionale" e non "dal momento in cui la revoca sia giudizialmente accertata".
2. Avverso l’anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, chiedendone l’annullamento perchè viziata dall’erronea applicazione dell’art. 172 c.p., comma 5.
Sostiene il difensore che il termine di prescrizione della pena inizierebbe a decorrere dalla data in cui "si è verificata la causa della revoca della sospensione condizionale della pena", momento da individuarsi, nel caso di specie, nel giorno di commissione del delitto di calunnia ((OMISSIS)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Stabilisce l’art. 172 c.p.p., comma 5, che, se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Nel caso in esame, si tratta, dunque, di stabilire quale sia il giorno di decorrenza, ai fini dell’estinzione della pena, qualora la stessa sia stata condizionalmente sospesa e la sospensione sia stata, poi, revocata a norma dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1), per avere il condannato commesso un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della condanna.
3.2. Non può dubitarsi che il presupposto della revoca della sospensione condizionale si concretizzi – come d’altra parte è dato evincersi dalla lettera della citata disposizione – allorquando, nel quinquennio di osservazione, sia commesso il delitto (non quando, dunque, passi in giudicato la sentenza che abbia accertato, in relazione a detto delitto, la responsabilità dell’imputato).
E’ in tale momento, invero, che il soggetto "tradisce" la favorevole prognosi del giudice posta alla base dell’accordato beneficio.
E’ altrettanto indubitabile, peraltro, che la pena condizionalmente sospesa diverrà eseguibile soltanto nel momento in cui passi in giudicato la sentenza che abbia accertato la commissione del "secondo" reato.
E’ soltanto in tale momento, invero, che perviene a completa formazione la "causa" della revoca, che sarà poi successivamente dichiarata dal giudice dell’esecuzione.
Deve, pertanto, condividersi quanto già questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1, 11 aprile 2006, Petrella, RV 233882;
Cass. 1, 13 marzo 2008, Perinelli, RV 240145; nello stesso senso v. altresì Cass. 1, 16 gennaio 2007, Corio, RV 236289) e cioè che, ai fini dell’estinzione della pena, ai sensi dell’art. 172 c.p., comma 5, qualora l’esecuzione della stessa sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della causa risolutiva.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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