Cass. pen., sez. I 19-03-2009 (03-03-2009), n. 12456 Contestazione chiusa – Applicazione dell’indulto – Conseguenze.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza in data 8 luglio 2008, depositata in pari data, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’opposizione proposta nell’interesse di C.A., avverso l’ordinanza emessa in data 8 settembre 2007 dal Tribunale di Salerno che rigettava l’istanza volta a ottenere l’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 con riferimento alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 250,00 di multa inflitta con sentenza 27 ottobre 2007 divenuta irrevocabile.
2. – Avverso il citato provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione C.A., chiedendo l’annullamento del provvedimento gravato per inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1 con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e per difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente osservava che erroneamente il Tribunale aveva rigettato la richiesta del PM di applicazione dell’indulto sulla considerazione che fosse risultato dalla sentenza di condanna che il giudice della cognizione aveva accertato che l’inadempimento agli obblighi familiari di cui all’art. 570 c.p. si era protratto sino alla emissione della sentenza e dunque oltre la data del 2 maggio 2006 rendendo così inapplicabile il provvedimento di clemenza mentre in realtà il reato era stato contestato in relazione al periodo (OMISSIS), senza che fosse intervenuta in giudizio alcuna contestazione suppletiva da parte del PM.
OSSERVA IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame.
3.1. – La contestazione formulata al C. nel capo di imputazione è una contestazione di tipo "chiuso" posto che, quanto alla condotta di inadempimento agli obblighi di assistenza familiare, è stata fissata sia una data iniziale (che si sovrappone a quello di presentazione della querela) sia una data finale. In assenza di una contestazione formale suppletiva in giudizio da parte del rappresentante della pubblica accusa è illegittimo ritenere estensibile il periodo in contestazione, come fosse una contestazione aperta, tanto da farla coincidere con la data della sentenza di primo grado sulla base della mera constatazione della perduranza dell’illecito. Nel nostro ordinamento il giudicato si forma sulla base del contenuto della sentenza in stretta correlazione con la contestazione formalizzata nel giudizio, qualora essa sia avvenuta nel pieno contraddittorio delle parti e ad opera del PM. Nella circostanza di specie peraltro, l’apprezzamento del giudice di cognizione circa il protrarsi dell’inadempimento degli obblighi "a tutt’oggi", ed è stato espresso obiter dictum è stato fatto valere solo in relazione ai canoni valutativi della non meritevolezza della sospensione condizionale della pena da parte dell’imputato e non come immutazione unilaterale del periodo in contestazione. Semmai la constatazione da parte del giudice di merito circa il protrarsi del reato oltre il periodo cronologico cristallizzato nell’imputazione contestata potrà essere fatto oggetto di una diversa e autonoma contestazione (ormai) in un differente giudizio.
Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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