Cass. pen., sez. I 18-03-2009 (05-03-2009), n. 11871 Sentenza di non luogo a procedere l’applicazione di una misura di sicurezza personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con sentenza in data 19.01.2005, emessa ex art. 425 c.p.p., il Gup presso il Tribunale di Cosenza dichiarava non luogo procedere nei confronti di C.G., in ordine al reato a lui ascritto di cui agli artt. 423 e 425 c.p., per totale difetto di imputabilità, non applicando a suo carico alcuna misura di sicurezza personale.
1.1 Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto datato 16.02.2005, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, impugnazione indirizzata al locale Tribunale di Sorveglianza, ritenuto competente ex art. 680 c.p.p., richiedendo che fosse applicata al C. la misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G..
1.2 Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro con ordinanza in data 22.02.2007 dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo quindi gli atti alla Corte d’appello di Catanzaro indicata come competente.
1.3 La Corte d’appello di Catanzaro con ordinanza 26.03.2008 dichiarava a sua volta la propria incompetenza e disponeva rimettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza.
1.4 Con ordinanza in data 04.12.2008 il Tribunale di Sorveglianza sollevava infine conflitto negativo di competenza.
2. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte d’appello di Catanzaro. Per il principio espresso dal noto broccardo tempus regit actum, la situazione va ragguardata con riferimento al momento in cui (16.02.2005) la parte pubblica (Procuratore generale di Catanzaro) proponeva impugnazione – con la quale richiedeva applicazione di una misura di sicurezza personale – avverso la sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in data 19.01.2005. Ciò in quanto non si rendono così applicabili le innovazioni di cui alla L. n. 46 del 2006 (che non prevedeva disposizioni transitorie per gli appelli pendenti). Trattandosi, l’anzidetta decisione impugnata, di sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. (e non di proscioglimento: cfr. modifica introdotta nell’art. 680 c.p.p., comma 2, dalla L. n. 479 del 1999) non poteva ritenersi applicabile a detta impugnazione – pur riguardante solo la misura di sicurezza personale – la competenza del Tribunale di Sorveglianza indicata dall’art. 680 c.p.p., comma 2, (prevista solo per le impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento). Del resto, proprio la modifica introdotta con l’anzidetta L. n. 479 del 1999 sottolinea la ratio di affidare l’impugnazione contro sentenze di non luogo a procedere, in punto misure di sicurezza, alla competenza dell’ordinario organo di secondo grado, la Corte d’appello, secondo la previsione dell’art. 428 c.p.p..
Ed in effetti, nel quadro sistematico, ove il giudice di secondo grado dovesse ritenere fondato il gravame (e quindi ritenere che doveva essere emessa l’anzidetta misura di sicurezza personale), lo stesso non potrà applicarla direttamente (prospettiva non prevista dall’art. 428 c.p.p.) ma dovrà disporre il rinvio a giudizio (nel quale verificare la sussistenza delle condizioni della chiesta misura), atteso che con ciò verrà ad evidenziarsi che il Gip non avrebbe potuto emettere sentenza ex art. 425 c.p.p. (cfr. comma 4 di detta norma come modificata dalla L. n. 144 del 2000). Tale essendo l’inquadramento sistematico, è ovvio – e del tutto coerente – che solo la Corte d’appello (e non certo il Tribunale di Sorveglianza) può disporre il rinvio a giudizio. La coerenza del sistema è avvalorata dall’osservazione ex adverso: non potrebbe mai il Tribunale di Sorveglianza applicare una misura di sicurezza personale in parziale riforma di una sentenza che, a quel punto, non avrebbe potuto essere emessa ex art. 425 c.p.p., comma 4, (ed essendo stato sottratto all’imputato, sullo specifico punto, il giudizio di primo grado).
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte d’appello di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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