Cass. pen., sez. I 31-03-2009 (10-03-2009), n. 13986 Richiesta del terzo di restituzione del bene sequestrato – Procedura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 1 ottobre 2008 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, pronunciando de plano sulla opposizione proposta, con atto recante la data del 26 giugno 2008, da G.P. avverso il provvedimento 13 giugno 2008 di non luogo a provvedere sulla richiesta 5 giugno 2008 di restituzione dell’autovettura targata (OMISSIS), confiscato con ordinanza del 21 maggio 2008, ha così testualmente disposto: "respinge la richiesta di restituzione della autovettura Citroen (OMISSIS) di cui in premessa, confermando integralmente il provvedimento di confisca emesso in data 21 maggio 2008".
Il giudice della esecuzione ha motivato: il rimedio esperito dalla interessata deve qualificarsi (non come opposizione, bensì) come "atto introduttivo di un procedimento di esecuzione"; non trova applicazione, essendo ormai esaurita la fase delle indagini preliminari la previsione di cui all’art. 263 c.p.p., comma 5; in esito al procedimento a carico di L.N.D., definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta 20 maggio 2008, il veicolo è stato confiscato, giusta ordinanza 21 maggio 2008, in quanto mezzo destinato a commettere i reati di violenza privata e di sequestro di persona commessi da L.N., proprietario e possessore del veicolo; sulla richiesta di restituzione della G., concernente il bene confiscato, deve provvedersi "senza formalità";
le osservazioni della instante sono infondate.
2. – Ricorre per cassazione l’interessata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Eugenio Spinelli, mediante atto recante la data del 21 ottobre 2008, col quale sviluppa due motivi con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 666 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, art. 676 c.p.p. (primo motivo) e art. 240 c.p., comma 1, (secondo motivo), nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1 – Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice a quo ha. provveduto de plano, violando il contraddittorio, sulla opposizione ritualmente proposta avverso il provvedimento di non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione del bene confiscato nei confronti di L.N..
2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente deduce di aver offerto la prova documentale della comproprietà e del possesso del veicolo confiscato (mediante produzione di visura del pubblico registro automobilistico, del contratto di assicurazione e di autorizzazioni amministrative per il trasporto della madre invalida); e oppone che non si verte in materia di confisca obbligatoria e che la utilizzazione della autovettura per la commissione dei reati da parte di L.N. è stata meramente occasionale.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 gennaio 2008, rileva: "l’impugnato provvedimento .. appare compiutamente motivato ed esente da vizi di carattere logico o giuridico valutabili in sede di legittimità", in quanto il giudice a quo "ha evidenziato che risulta provata la proprietà del veicolo in capo all’imputato intestatario e soggetto che aveva la piena disponibilità del veicolo confiscato come dimostrato dalle emergenze in atti". 4. – Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso.
A prescindere dall’incongruo riferimento alla lettera "b)" piuttosto che all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), comma 1, operato dal ricorrente, si impone il rilievo, in rito, della nullità della impugnata ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Proprio in termini questa Corte ha affermato il principio di diritto, secondo il quale "è affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso de plano con il quale il giudice dell’esecuzione ha deciso sull’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione del terzo che rivendichi la titolarità del bene sequestrato e poi confiscato" (Sez. 1^, 27 maggio 2008, n. 24724, Sileno, massima n. 240807).
L’art. 667 c.p.p., comma 4, stabilisce, nel penultimo inciso, che sulla opposizione proposta avverso il provvedimento adottato de plano dal giudice della esecuzione (nella specie à termini dell’art. 676 c.p.p. che rinvia all’art. 667 c.p.p., comma 4) "si procede a norma dell’art. 666 c.p.p.".
E, tale disposizione (salvi i casi contemplati dal secondo comma del ridetto art.) prescrive a sua volta, ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.
Epperò, se il giudice della esecuzione provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Sez. 3^, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde:
Sez. 1^, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134;
Sez. 1^, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1^, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al giudice dell’esecuzione perchè deliberi nelle forme previste sulla opposizione proposta.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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