Cass. pen., sez. I 27-03-2009 (11-03-2009), n. 13616 Estratto contumaciale della sentenza notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1, Con provvedimento del 6.8.2008, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Z.A. detto W., diretta a far dichiarare: a) la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna ad anni dieci di reclusione per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, resa in suo danno dal Tribunale di Milano il 5.11.1999 e divenuta irrevocabile il 30.4.2000, in quanto non eseguita (detta notificazione) presso il difensore di fiducia originariamente nominato ed in quanto effettuata, nonostante la dichiarata latitanza (peraltro contestata) mediante richiamo dell’art. 159 c.p.p. ma senza la richiesta rinnovazione degli accertamenti relativi alla irreperibilità del prevenuto; b) la nullità del titolo esecutivo per la mancata traduzione della sentenza ed il suo diritto alla rimessione in termini per l’impugnazione perchè non decorso il termine di cui all’art. 175 c.p.p., per non aver potuto l’istante comprendere i provvedimenti notificatigli in italiano.
A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che:
l’originario avvocato di ufficio avv. Monica Borsa non compare più come difensore di ufficio nei decreto di citazione a giudizio, ove è indicato in tale qualità l’avv. Paolo Alberto Antimiani, il quale ha effettivamente esercitato detta funzione nel corso dell’intero dibattimento, di guisa che ineccepibile deve ritenersi la notifica allo stesso dell’estratto contumaciale;
la notifica della sentenza di condanna è avvenuta dopo la pronuncia dei decreto di latitanza, risalente al 18.4.1998, decreto mai contestato e preceduto da rituale verbale di vane ricerche redatto il 27.6.1997, svolte in Italia in considerazione delle incerte notizie sulla esatta identificazione dell’imputato;
l’errata indicazione dell’art. 159 c.p.p., relativo alla irreperibilità, in luogo dell’art. 165 c.p.p., relativo alla latitanza, integra ipotesi di mera irregolarità ed in quanto comunque effettuata la notifica a mani del difensore, secondo modalità contemplate da entrambe le norme evocate;
non è provato che il ricorrente non conoscesse la lingua italiana, tanto più che in data 5.8.2008 ha risposto al magistrato di sorveglianza senza la presenza di un interprete, nè nel corso dell’anno ha mai fatto richiesta di traduzione dell’ordine di esecuzione;
l’estratto contumaciale è stato notificato all’imputato quando lo stesso si trovava in stato di latitanza e la sentenza, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, non rientra tra gli atti processuali per i quali è necessaria, ricorrendone le condizioni, la nomina di un interprete.
2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza Z.A., assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge e da inosservanza di norme processuali, all’uopo illustrando quattro motivi di doglianza.
2.1 Deduce in particolare il ricorrente col primo motivo di censura che in data 16.6.1997, il G.I.P. del Tribunale di Milano, nel disporre nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, provvedeva alla nomina dell’avv. Monica Borsa quale difensore di ufficio a mente dell’art. 97 c.p.p. e che detta nomina è stata posta nel nulla in termini e modi irritali il 18.4.1998, allorchè lo stesso G.I.P., decretando la sua latitanza, erroneamente indicava altro difensore di ufficio nell’avv. Paolo Alberto Antimiani, al quale, pertanto, illegittimamente è stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 159 c.p.p.. L’esposta cadenza di fatti processuali contrasterebbe, secondo avviso difensivo, col principio della immutabilità del difensore valido anche per il difensore di ufficio, il quale può essere sostituito soltanto in seguito a formale dispensa ovvero in seguito a nomina fiduciaria, in assenza delle quali nel caso di specie deve concludersi per la nullità della notificazione, con le conseguenze di legge in ordine alla definitività della sentenza ed alla possibilità di una sua legittima impugnazione.
2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente che la notificazione dell’estratto contumaciale è avvenuta ai sensi dell’art. 159 c.p.p., sul presupposto, cioè, della irreperibilità dell’imputato, ma in assenza delle richieste ricerche previste dalla legge e del decreto di cui all’art. 160 c.p.p..
Col terzo motivo di doglianza lamenta ancora il ricorrente che nè la sentenza nè l’estratto contumaciale notificatogli è stato tradotto in lingua allo stesso conosciuta (violazione dell’art. 143 c.p.p. e art. 548 c.p.p., comma 3 e 111 Cost.).
Col quarto motivo di ricorso, infine, lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 175 c.p.p., dappoichè la mancata traduzione dell’estratto contumaciale integrerebbe il motivo di forza maggiore giustificativo della invocata rimessione in termini.
3. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata dappoichè violate, nel caso di specie, le norme procedurali di cui all’art. 161 c.p.p., n. 4 in quanto non notificato l’atto processuale impugnabile a mani del difensore di ufficio primieramente nominato, corrispondendo tale principio alla costante lezione interpretativa di questa Corte di legittimità. 4. Le conclusioni del P.G. sono condivise dal Collegio.
Richiama la Corte il proprio più autorevole insegnamento (Cass. pen., Sez. Unite, 11/11/1994) ed i principi con esso affermati secondo cui il nuovo c.p.p., radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all’esigenza di assicurare la continuità dell’assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell’imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d’ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorre sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l’uno o la dispensa dall’incarico per l’altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell’art. 97 c.p.p., comma 4, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è con sparso o ha abbandonato la difesa), il titolare dell’ufficio di difesa rimane sempre l’originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l’automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell’ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.
Richiamando siffatte conclusioni ermeneutiche questa sezione ha avuto modo di affermare (Cass., Sez. 1, 13/11/2003, n. 25256) il seguente principio: allorchè sia stata effettuata la nomina di un difensore di fiducia o sia stato designato un difensore di ufficio, l’eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non può essere intesa come revoca implicita della designazione, ma da luogo alla sostituzione a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Ne consegue che titolare dell’incarico difensivo rimane sempre il difensore originariamente designato il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza dei principio dell’immutabilità della difesa. (Nella specie si è ritenuta nulla la notificazione dell’estratto contumaciale di sentenza eseguita a mani del difensore designato come sostituto, ai sensi dell’art. 102 c.p.p., dal difensore di ufficio incaricato, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 3, e impedito). Analogamente: il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorchè sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed è, pertanto, l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore in dell’imputato (nella fattispecie: estratto contumaciale di sentenza soggetta a impugnazione) (Cass., Sez. 1, 06/10/2004, n. 49244).
Di qui la conclusione da applicare al caso in esame: la notificazione dell’estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione (nel caso di specie sentenza di condanna resa in prime cure dal tribunale) eseguita a mani di difensore di ufficio irritualmente nominato (dappoichè ignorata la prima nomina) successivamente alla rituale nomina di precedente difensore di ufficio è nulla.
Conseguenza dell’indicato principio di diritto è che nel caso in esame risulta non ancora maturato il termine di impugnazione della sentenza per cui è causa.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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