Cass. pen., sez. I 24-03-2009 (06-03-2009), n. 12900 Nomina di difensore fiduciario per l’affidamento in prova – Sua persistente efficacia nel procedimento di revoca della misura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 20/11/2008, revocava il beneficio della semilibertà concesso al D. S., dimostratosi inidoneo al trattamento a causa di comportamenti incompatibili con i presupposti e le finalità di recupero del beneficio, con riguardo all’avvenuto arresto dello stesso in data 1/10/2008, in esecuzione di un’ordinanza coercitiva del G.i.p. di Napoli, motivata con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad un’associazione di tipo camorristico, c.d. "clan dei casalesi";
che il ricorso dell’interessato si palesa inammissibile poichè il provvedimento impugnato – di cui il ricorrente chiede sostanzialmente un improponibile riesame nel merito – risulta adeguatamente motivato in riferimento alla incompatibilità della descritta vicenda criminale con la prosecuzione del trattamento in regime di semilibertà;
che la decisione appare coerente con i principi regolatori della misura alternativa;
che anche l’eccezione in rito, attinente all’omesso avviso di udienza al difensore avv. S. Losito, appare manifestamente infondata, non risultando in atti alcuna nomina di detto avvocato quale difensore del ricorrente nell’odierno procedimento di revoca della misura alternativa, bensì soltanto in quello, autonomo, concernente la concessione del medesimo beneficio (v. Cass., Sez. 1, 18/6/2008 n. 28553, Barbuto, rv. 240599);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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