Cass. pen., sez. II 23-03-2009 (06-03-2009), n. 12800 Profitto – Carattere – Fattispecie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2 dicembre 2003, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, in data 5 giugno 1998, appellata dal P.M., dichiarava V.D., L. L., F.D. e B.D. responsabili del reato di tentata rapina in concorso e, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, li condannava alla pena di anni uno di reclusione e Euro 300,00 di multa ciascuno.
La Corte territoriale, accogliendo le censure mosse dal P.M. con l’atto d’appello, riteneva accertata la penale responsabilità degli imputati, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato ed irrogava loro la pena di giustizia.
Avverso tale sentenza propongono ricorso V.D. e L. L. per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione. In particolare V. D., pur non contestando l’elemento oggettivo, deduce l’insussistenza dell’elemento soggettivo, in quanto il tentativo di sottrarre la pistola dalla fondina della guardia giurata, per le circostanze del fatto e o state di palese ubriachezza degli agenti, non era mirato all’impossessamento dell’arma, per trame qualunque utilità, bensì all’umiliazione delle guardie giurate con la quali gli imputati si stavano confrontando.
L.L. si duole che la Corte territoriale non abbia compiutamente esaminato il ruolo causale svolto dagli altri compartecipanti, posto che il tentativo di estrazione della pistola nasceva da una iniziativa estemporanea, non programmata e non programmabile del coimputato F. e non abbia tenuto nel debito conto, ai fini dell’elemento soggettivo del reato la condizione di ubriachezza degli imputati.
Con un secondo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
Per quanto riguarda il motivo sollevato da entrambe gli imputati in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, in una fattispecie del tutto analoga (in tema di sottrazione della pistola di ordinanza ad un carabiniere, nel corso di una violenta colluttazione), questa Corte ha statuito che: "nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184507; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 10432 del 25/01/1977 Ud. (dep. 16/09/1977) Rv. 136663).
Sussiste, pertanto, il dolo tipico del suddetto reato anche nella ipotesi in cui si cerchi di ottenere, con minaccia o violenza, il possesso di una pistola, sottratta ad una guardia giurata, al fine di umiliare la vittima.
Per quanto riguarda l’ulteriore motivo sollevato da L. L., in punto di imprevedibilità dell’azione del coimputato F., la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità concorsuale considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito. Parimenti infondato è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i numerosi precedenti dell’imputato elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 c.p.p. e art. 62 bis c.p.p.. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti – in solido al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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