Cass. pen., sez. VI 23-03-2009 (19-03-2009), n. 12724 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Doppia punibilità Valutazione – Previsione bilaterale del fatto al momento della sua commissione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1- La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 17/2/2009, ritenuta la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla L. n. 69 del 2005, disponeva la consegna all’Autorità Giudiziaria rumena di C. C., nei cui confronti era stato emesso mandato di arresto europeo n. 1/3-4-2008 per l’esecuzione della sentenza irrevocabile n. 85 del 30/8/2007, con la quale il Tribunale di Agnita lo aveva condannato, per il reato di guida in stato di ebbrezza (commesso l'(OMISSIS)), alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e aveva contestualmente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta con precedente sentenza 25/4/2005 n. 75 dello stesso Tribunale, determinando così la pena complessiva da eseguire in due anni e dieci mesi di reclusione.
Va precisato che il C. trovasi, in relazione alla presente procedura di consegna, in stato di restrizione a fare data dal 23/1/2009 per effetto della misura cautelare custodiale adottata in pari data dalla Corte territoriale.
2- Avverso la pronuncia di consegna, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il C. e ha dedotto:
1) erronea applicazione della legge penale (L. n. 69 del 2005, art. 7), considerato che difettava la prova del principio della doppia incriminabilità, con riferimento al reato di cui alla sentenza di condanna n. 75 del 25/4/2005, non trasmessa dallo Stato membro di emissione; che la sentenza n. 85 del 30/8/2007, regolarmente versata in atti, indicava, in verità, il reato di guida senza patente come oggetto della condanna del 25/4/2005, ma tale illecito, tenuto conto dell’epoca a cui risaliva la sua consumazione, costituiva, per il nostro ordinamento giuridico, mera violazione amministrativa, con l’effetto che non poteva essere disposta la consegna per l’esecuzione della pena corrispondente (un anno e sei mesi di reclusione);
2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla L. n. 69 del 2005, artt. 6 e 16 non essendo stata trasmessa tutta la documentazione prevista e, in particolare, la sentenza n. 75/2005, la relazione sui fatti, il testo delle disposizioni normative applicabili, documentazione questa che la Corte d’Appello, prima di decidere sulla richiesta di consegna, avrebbe dovuto acquisire.
2aE’ stata avanzata anche istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare.
3- Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
3aOsserva, invero, la Corte che, alla luce della documentazione trasmessa, ricorrono i presupposti di legge (doppia punibilità, limite di pena inflitta) per farsi luogo alla consegna della persona reclamata limitatamente all’esecuzione della pena inflitta (un anno e quattro mesi di reclusione), per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la sentenza 30/8/2007 n. 85 del Tribunale di Agnita.
Tutte le informazioni relative a tale illecito sono contenute nella citata sentenza, sicchè ininfluente si rivela la mancata allegazione di una relazione sui fatti (L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a).
Anche la mancata allegazione del "testo delle disposizioni di legge applicabili" (L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. b) non può costituire di per sè causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, situazione questa non ricorrente nel caso in esame.
Sul punto esaminato, pertanto, la sentenza impugnata non merita censure e deve essere confermata.
3bFondata, invece, è la denunciata violazione di legge in relazione alla disposta consegna per l’esecuzione della pena inflitta con la sentenza 25/4/2005 n. 75 del Tribunale di Agnita.
Tale sentenza, non trasmessa dall’Autorità Giudiziaria straniera, ha ad oggetto, per quello che si evince dagli atti, la condanna della persona reclamata per il "reato" di guida senza patente, commesso logicamente in data precedente alla medesima decisione.
Ciò posto, difetta in relazione a tale condanna il principio della doppia incriminabilità, considerato che, per l’ordinamento giuridico nazionale, la guida senza patente integrava, con riferimento all’epoca di consumazione, una mera violazione amministrativa.
Devesi, pertanto, annullare senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla disposta consegna per l’esecuzione della pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta con la citata sentenza n. 75/2005. 4- La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. 5- Deve essere rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto, in quanto funzionale a garantire la consegna della persona richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’esecuzione della pena di un anno e sei mesi di reclusione inflitta con la sentenza Tribunale Agnita 25/4/2005 n. 75.
Rigetta nel resto il ricorso e conferma la consegna in ordine all’esecuzione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione inflitta con la sentenza Tribunale Agnita 30/8/2007 n. 85.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Rigetta l’istanza cautelare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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