Cass. pen., sez. I 11-03-2009 (05-03-2009), n. 10735 Sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda in tutto o in parte sostitutiva dell’arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza in data 6.2.2008 il GIP del Tribunale di Campobasso, a seguito di rito abbreviato, dichiarava P.A. I. colpevole del reato di cui al (T.U.L.P.S.) R.D. n. 773 del 1931, artt. 134 e 140 per avere svolto servizi di vigilanza armata e non armata senza licenza del Prefetto, in Campobasso nel giugno del 2005, e, concesse le attenuanti generiche e la diminuzione della pena per la scelta del rito, la condannava alla pena di 30 giorni di arresto, convertita ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, in quella dell’ammenda, oltre alla pena dell’ammenda, per un totale di Euro 1.220,00.
La Corte di Appello di Campobasso, con ordinanza in data 7 ottobre 2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputata contro la detta sentenza, rilevando che, essendo stata applicata la sola pena dell’ammenda, si trattava di sentenza inappellabile a norma dell’art. 593 c.p.p., comma 3.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata lamentando che la sentenza era appellabile poichè si trattava di sentenza di condanna all’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto, rispetto alla quale, data la revocabilità della sostituzione ex L. n. 689 del 1981, artt. 72 e 59, non era costituzionalmente ammissibile il sacrificio del giudizio di secondo grado e chiedendo in conseguenza l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello per il giudizio di appello.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite, è nel senso che la impugnazione esperibile avverso la sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, in tutto o in parte come sanzione sostitutiva dell’arresto, è l’appello e non il ricorso per Cassazione, facendo riferimento l’art. 593 c.p.p., comma 3, alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda (v. Cass. Sez. Un. N. 7902 del 1995, rv. 201546; Cass. n. 11998 del 1995, rv.
203046; rv. 206427, rv. 212544, rv. 222281, rv. 234173).
La ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.
Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di Campobasso per il giudizio di appello ritualmente introdotto con la impugnazione della imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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