Cass. pen., sez. I 26-02-2009 (10-02-2009), n. 8648 Revoca officiosa del provvedimento di ammissione disposta dalla Corte d’assise – Competenza a deliberare sull’opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA
1. – Con provvedimento del 28 ottobre 2008 il Presidente (della sezione penale) del Tribunale di Palmi ha, da ultimo, declinato, in favore della Corte di assise in sede, la competenza provvedere sulla opposizione proposta dall’imputato P.T.R. avverso la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberata ex officio dalla anzidetta Corte, argomentando che la competenza spetta, quale giudice procedente, alla medesima Corte "in composizione monocratica". 2. – La Corte di assise di Palmi resiste alla declinatoria, giusta ordinanza, deliberata il 4 novembre 2008 e depositata il 6 novembre 2008, colla quale solleva conflitto negativo improprio di competenza.
E in proposito deduce: la supposta competenza monocratica della corte di assise costituisce "una evidente contraddizione in termini" in quanto l’organo collegiale è "inscindibile"; sarebbe irrazionale la attribuzione della cognizione "di seconda istanza" al medesimo giudice "che ha trattato il caso in prime cure, ma deprivato di una parte rilevante della sua composizione"; nella specie trova, invece, applicazione la disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 che prevede la competenza del presidente del tribunale, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. 3. – Il conflitto improprio, ammissibile in rito, ricusando contemporaneamente il Presidente del tribunale e la Corte di assise di provvedere in ordine alla opposizione dell’imputato, deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del Presidente del Tribunale di Palmi.
Esclusa nella specie, in difetto del presupposto della proposizione della richiesta di revoca da parte dell’ufficio finanziario, la possibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 113, T.U. cit. (Cass., Sez. 4^, 10 febbraio 2005, n. 12634, Formica, massima n. 231257; Sez. 4^, 24 aprile 2008, n. 20398, Spoto, massima n. 240228;
e Sez. 4^, 14 luglio 2008, n. 33154, Fabozzo, massima n. 240883), questa Corte, a Sezioni Unite, ha fissato il principio della applicazione, in via estensiva del rimedio previsto dall’art. 99, T.U. cit., affermando al riguardo: "in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione ad esso disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione, poichè il citato testo unico, avendo natura compilativa, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina"; e, pertanto, l’interessato è abilitato a esperire "il ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto ricorso" (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2004, n. 36168, Pangallo, massima n. 228667).
Consegue che, stabilendo l’art. 99, comma 1, T.U. cit. la competenza del presidente del tribunale e del presidente della corte di appello a conoscere il ricorso avvero la revoca della ammissione al beneficio ed escludendo la disposizione "ogni altra autorità giudiziaria" (Cass., Sez. 4^, 10 febbraio 2005, n. 12634, Formica, cit.), la ridetta competenza, nel caso in esame, spetta al presidente del Tribunale individuato in funzione della appartenenza a detto "ufficio", ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 e art. 99, comma 1, T.U. cit., della corte di assise.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Presidente del tribunale di Palmi, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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