Cass. pen., sez. I 26-02-2009 (10-02-2009), n. 8644 Disciplina applicabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA
1. – Con ordinanza, deliberata il 18 luglio 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto il 4 aprile 2008 dal condannato S.B. evvero l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia 28 febbraio 2008, di applicazione della misura di sicurezza della espulsione, motivando che la proposizione del gravame era tardiva.
2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 29 settembre 2008, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità di inammissibilità, in relazione all’art. 583 c.p.p., opponendo che il gravame era tempestivo, essendo stato inoltrato mediante raccomandata spedita 4 aprile 2008 e, pertanto, entro il quindicesimo giorno da quello della notificazione della ordinanza appellata, eseguita il 20 marzo 2008.
Il ricorrente dichiara, altresì, di impugnare congiuntamente l’ordinanza appellata, richiamando il motivo del gravame, col quale aveva eccepito la nullità del provvedimento per violazione del termine dilatorio di comparizione di dieci giorni.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 25 novembre 2008, obietta che, anche avendo riguardo alla data di spedizione del gravame, inoltrato tramite il servizio postale l’8 aprile 2008, l’impugnazione è tardiva, in quanto è stata proposta dopo che era spirato il termine, stabilito dall’art. 69 – bis, comma 3, dell’Ordinamento penitenziario, di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento appellato, eseguita il 20 marzo 2008 nei confronti dell’interessato e del difensore.
4. – Il rilievo del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non è condivisibile.
La norma citata non è pertinente, concernendo la diversa materia della liberazione anticipata.
Nel procedimento di sicurezza si osservano, invece, à sensi dell’art. 680 c.p.p., comma 3, le disposizioni generali sulle impugnazioni.
Pertanto il termine per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza 28 febbraio 2008 del Magistrato di sorveglianza è di quindici giorni art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a).
Sicchè, essendo stato il provvedimento notificato all’appellante il 20 marzo 2008, risulta tempestivo il gravame presentato dal condannato tramite il servizio postale con raccomandata spedita il quindicesimo giorno dalla notificazione (4 aprile 2008), come documentato dal ricorrente.
Conseguono, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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