Cass. pen., sez. II 19-02-2009 (04-02-2009), n. 7368 Veicolo a motore – Numero di telaio impresso dalla casa costruttrice – Contraffazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con sentenza 30.10.03 la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la condanna emessa il 7.5.99 dal Pretore di Nicosia nei confronti di S.G. per i delitti di ricettazione di un’auto e di un motore e di uso di impronte contraffatte di pubbliche certificazioni.
Ricorreva personalmente lo S. contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) violazione dell’art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p., comma 1, per omessa declaratoria di estinzione del reato di uso di impronte contraffatte di pubbliche certificazioni, prescrittosi sin dall'(OMISSIS);
b) erronea notifica del decreto di citazione per l’appello all’ex difensore dello S. (che aveva da tempo rinunciato al mandato) anzichè al difensore risultante dagli atti del giudizio di primo grado;
c) difetto di motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva dichiarato generici i proposti motivi d’appello.
2 – In ordine al primo motivo di ricorso osserva la Corte che il reato contestato al capo B) è da escludersi in punto di diritto, prima ancora che da dichiararsi prescritto.
A riguardo si consideri, infatti, che questa S.C. ha già avuto modo di statuire che la contraffazione del numero originale di un telaio o di un motore impresso dalla (privata) casa costruttrice non integra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 469 c.p., che si riferisce invece alla contraffazione ed all’uso di impronte di pubblica autenticazione o certificazione (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 2515 del 17.2.95, dep. 13.3.95;
Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in ordine al capo B), perchè il fatto in esso contestato non sussiste.
3 – Il secondo motivo è infondato e ciò per l’assorbente rilievo che in ogni caso si tratterebbe di nullità sanata – non essendo stata tempestivamente fatta valere in appello – e, quindi, non più deducibile mediante ricorso per cassazione. Infatti, l’omessa notifica dell’avviso al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, che rimane sanata ove nè l’imputato nè il diverso difensore comparso in udienza o nominato d’ufficio avanzino tempestiva eccezione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3^ n. 42074 del 16.10.2008, dep. 12.11.2008; Cass. Sez. 2^ n. 36 del 23.11.2004, dep. 3.1.2005).
4 – Anche la terza ed ultima doglianza è da disattendersi, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato atto dell’assoluta genericità dei motivi d’appello con i quali l’imputato si limitava a censurare come lacunosa l’istruttoria dibattimentale, chiedendone la rinnovazione senza null’altro spiegare a riguardo, nè chiarire di quali nuove prove si sollecitava l’ammissione, aggiungendo – infine – una doglianza per asserita eccessività della pena anch’essa completamente immotivata e, in quanto tale, non rispondente al disposto di cui all’art. 581 c.p.p., lett. c).
5 – L’annullamento della sentenza in ordine alla condanna per il reato contestato al capo B) fa sì che si debba rideterminare la pena relativa alla residua imputazione (ricettazione) ascritta allo S. al capo A) -, operazione cui questa Corte non può provvedere perchè la sentenza di prime cure, nel quantificare la pena, non ha distinto fra pena base ed aumento in continuazione.
Ne consegue la necessità di annullare l’impugnata sentenza, anche riguardo al capo A), ma ai soli fini della determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta affinchè provveda a quantificarla, fermo restando il passaggio in giudicato della condanna dello S. per il reato di cui al predetto capo A) e l’esecutività della relativa pena almeno fino al limite di anni 1 anno e mesi 4 di reclusione, essendo – questo – il trattamento sanzionatorio minimo per il delitto p. e p. ex art. 648 c.p., comma 1, con la concessione delle attenuanti generiche già avvenuta in primo grado.
In conclusione, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perchè il fatto non sussiste e con rinvio, ai soli fini della determinazione della pena per il capo A), ad altra sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l’impugnata sentenza senza rinvio limitatamente al capo B) perchè il fatto non sussiste e con rinvio ai fini della determinazione della pena per il capo A) ad altra sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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