Cass. pen., sez. VI 19-02-2009 (11-02-2009), n. 7319 Richiesta di revoca o sostituzione – Termine per la decisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 25.11.2008 la Corte d’appello di Bari rigettava la richiesta di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari, proposta da A.A. con istanza inserita nel registro dell’ufficio matricola della casa circondariale di (OMISSIS).
2. Ha proposto personalmente ricorso l’A., denunciando con unico motivo la perdita di efficacia della misura cautelare cui è sottoposto, perchè tale ordinanza di rigetto della sua istanza è stata depositata oltre i termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Effettivamente risulta dagli atti che l’ordinanza impugnata è stata depositata oltre i cinque giorni dalla presentazione della richiesta (l’istanza è del 7 novembre, trasmessa dalla direzione della Casa circondariale il 10 novembre 2008 e materialmente pervenuta alla Corte distrettuale il 13 novembre, ancorchè, trattandosi di persona detenuta, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., comma 1 il termine decorra in realtà già dall’iscrizione nel registro; l’ordinanza risulta depositata il successivo 25 novembre).
Tuttavia questo termine, previsto dall’art. 299 c.p.p., comma 3, ha natura ordinatoria in tal senso già Sez. 6, Sentenza n. 3546 del 07/12/1991 Cc. (dep. 05/03/1991) Rv. 190039 Presidente: Moro AC. Estensore: Calfapietra V. Imputato: Raffaeli. P.M. Cucco. (Conf.). La sua inosservanza non trova pertanto espressa sanzione procedimentale, differentemente da quanto previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 10 per il caso del riesame, e rileva solo ai sensi dell’art. 124 c.p.p..
L’art. 616 c.p.p. impone che, attesa la ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di somma che, avuto riguardo al caso concreto, si stima equo quantificare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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