Cass. pen., sez. VI 18-02-2009 (12-02-2009), n. 7107 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Rinvio della consegna per motivi di giustizia interna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9.1.2009 la Corte d’appello di Bologna disponeva la consegna del sedicente M.M. – nato a (OMISSIS) e dichiaratosi di nazionalità (OMISSIS), alias Z.D. (nome dato in occasione dell’arresto) – al giudice istruttore presso il Tribunale di prima istanza di Charleroi, in relazione al mandato di arresto Europeo da questi emesso il (OMISSIS) in estensione del suo precedente mandato di arresto internazionale del (OMISSIS). Il MAE era stato emesso nei confronti di persona indicata come tale R.Z., ma con la contestuale indicazione di numerosi pseudonimi, tra cui M. e Z., fisicamente identificata nell’odierno ricorrente tramite i rilievi dattiloscopici. I provvedimenti cautelari si riferivano al concorso in una rapina in abitazione, commessa la notte del (OMISSIS) ai danni di due persone anziane da cinque rapinatori, tre dei quali erano stati arrestati nell’immediatezza.
M.- Z.- R. era stato arrestato a (OMISSIS) nella flagranza di un tentativo di furto in concorso il (OMISSIS):
nell’occasione era stata appunto accertata anche la pendenza del mandato di arresto Europeo nei suoi confronti.
2. Ha personalmente proposto ricorso in Cassazione il M. M., con i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, art. 6, comma 1, lett. a, e, art. 6, comma 4, art. 13, comma 3, art. 16, art. 17, comma 4, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. E ed E, in relazione alla mancata indicazione della nazionalità del soggetto richiesto, che avrebbe determinato l’incompletezza del MAE in violazione dell’art. 6, la motivazione della Corte bolognese sul punto essendo errata e comunque confermando il dubbio sulla reale identificazione del ricorrente;
2) violazione dell’art. 6, comma 1, lett. e), mancando nel MAE la specificazione del ruolo esatto che il richiesto avrebbe avuto nella vicenda, il MAE descrivendo i fatti e non i singoli ruoli;
3) violazione dell’art. 6, comma 4, non essendo stati allegati al MAE la relazione ed i dati segnaletici per accertare l’esatta identità del richiesto. La motivazione della Corte felsinea sul punto sarebbe illogica perchè il ricorrente non avrebbe mai ammesso di essere la persona richiesta, limitandosi a non prestare il consenso alla consegna ed a negare la propria presenza ai fatti;
4) violazione dell’art. 17, comma 4, per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, perchè almeno uno dei riconoscimenti fotografici a suo danno si sarebbe riferito alla mera conoscenza della persona e non all’indicazione di un complice;
5) violazione dell’art. 13, comma 3, perchè il MAE non era pervenuto nei dieci giorni dall’udienza per l’identificazione, il formulario SIRENE, pur tempestivamente allegato, essendo insufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il mandato di arresto Europeo indica varie generalità del soggetto che viene richiesto, tra cui anche quelle fornite dal ricorrente nell’udienza per l’identificazione. Correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante l’attualmente impossibile indicazione della specifica nazionalità del richiesto. Ed invero, ciò che solo rileva è da un lato la certezza nell’identificazione tra la persona fisica richiesta e la persona fisica nei cui confronti l’autorità giudiziaria straniera procede (allo stato positivamente affermabile in ragione del richiamato esito dei rilievi dattiloscopici), e dall’altro l’assenza della cittadinanza italiana (neppure dedotta) per le implicazioni che questa può avere nella determinazione di condizioni alla consegna.
I mandati di arresto Europeo e nazionale descrivono sia il fatto (l’ingresso dei rapinatori nell’abitazione alla ricerca di una cassaforte e le violenze fino all’ottenimento della sua individuazione ed apertura, con l’asportazione del contenuto) sia le modalità con cui si è giunti all’individuazione dell’odierno ricorrente, attraverso indicazione fotografica operata da tutti i tre correi arrestati (due subito ed il terzo in un secondo momento). In particolare, i due provvedimenti – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – indicano espressamente che la persona individuata in fotografia da tutti i tre arrestati era "il quarto uomo" della rapina (nel chiaro senso di quarto correo identificato dopo i primi tre).
Ciò da conto dell’espressa valutazione che l’autorità giudiziaria straniera ha compiuto del materiale probatorio acquisito, con specifico riferimento al sedicente M., nè – constatato che la descrizione del fatto narra dell’ingresso nell’abitazione di tutti e cinque i rapinatori – ha in questa sede alcun rilievo l’omessa indicazione dello specifico ruolo attribuibile al M.M., specialmente con riferimento ai materiali autori delle violenze fisiche, atteso l’evidente ed in questa sede più che sufficiente contesto concorsuale.
Tali descrizioni, puntuali ed esaustive in relazione ai limiti della cognizione che caratterizza la decisione sulla consegna, rendono del tutto irrilevante la mancanza di un autonomo atto contenente la relazione sui fatti (Sez. 6, sent. 25421/2007 e Sez. 6, sent.
24771/2007). La previsione di tale relazione da parte della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), è infatti solo finalizzata all’acquisizione – per la decisione sulla consegna – di dati informativi relativi ai fatti addebitati, alle fonti di prova, al tempo e luogo di commissione, alla loro qualificazione giuridica.
Essa si giustifica in ragione della diversità dei modelli contenutistici dei provvedimenti restrittivi nei diversi sistemi giudiziari Europei, sicchè la relazione assume un suo autonomo e necessario rilievo solo ogniqualvolta il provvedimento restrittivo non dia già conto, in ragione dello stile e del modello redazionale proprio del singolo sistema, degli elementi indicati dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 1, lett. a). Nel caso di specie tutti questi dati, come visto, risultano già efficacemente ed in modo esaustivo contenuti negli atti cautelari stranieri, acquisiti agli atti. Ed è significativo che il ricorrente in nessun modo indichi il rilievo della lamentata omissione, svolgendo invece in modo compiuto le proprie, ancorchè manifestamente infondate, censure nei confronti del contenuto degli atti cautelari (Sez. F., sent. 35288/2008).
Anche il motivo sulla cessazione di efficacia della misura cautelare è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente da atto dell’acquisizione al fascicolo, nei dieci giorni di legge, della segnalazione nel Sistema Informativo di (OMISSIS): va qui allora solo ribadita la piena equipollenza di tale segnalazione al mandato di arresto Europeo al fine del rispetto della previsione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 3, quando, come nel caso di specie, essa contenga le indicazioni di cui alla citata Legge, art. 6, comma 1 (Sez. 6, sent. 46357/2005 e Sez. 6, sent. 16942/2008).
3.1 Oggi il difensore ha prodotto copia non autentica di documentazione sanitaria che dovrebbe attestare la presenza di tale " M.M. nato nel (OMISSIS)" proprio il giorno (OMISSIS) all’ospedale psichiatrico di (OMISSIS), per attività di riabilitazione, con l’evidente intento di introdurre nella procedura una prova d’alibi. Si tratta invece all’evidenza di documento irrilevante per la decisione sulla consegna, per più ragioni: non è documento originale o con attestazione pubblica di conformità ad originale; le generalità indicate sono del tutto generiche, con l’indicazione del solo anno di nascita; è pacifico in atti che l’identità anagrafica del richiesto è incerta; comunque assorbente è la considerazione che si tratta di difesa nel merito che dovrà essere fatta valere davanti all’autorità giudiziaria richiedente.
4. Nella sua sentenza la Corte d’appello di Bologna ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria belga "non appena cesserà di avere efficacia o sarà revocato il titolo custodiale carcerario emesso dall’A.G. italiana". In motivazione la Corte felsinea ha genericamente fatto riferimento alla misura custodiale carceraria emessa da autorità giudiziaria italiana in procedimento in corso. Il richiamo risulta dagli atti – che questa Corte può conoscere in ragione della competenza di merito che in via eccezionale la L. n. 69 del 2005, art. 22, le attribuisce – essere al procedimento per il tentato furto che si è aperto con il già ricordato arresto in flagranza che pure ha contestualmente dato origine a questa procedura di consegna. Con nota successivamente pervenuta la Procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza ha comunicato che il 5.12.2008 il richiesto ha definito quel procedimento con l’applicazione della pena detentiva di otto mesi di reclusione, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e che nei confronti di tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione.
La Corte distrettuale non si è posta espressamente la questione del rapporto tra il rinvio della consegna ad espletate esigenze di giustizia nazionale e lo stato di custodia cautelare che, ai sensi della L. n. 69 del 2005, artt. 9 o 13, e quindi con autonomo titolo, può accompagnare – e nella fattispecie accompagna – la procedura di consegna. Si tratta di problematica che, afferendo la legittimità della limitazione della libertà personale, ai sensi del combinato disposto della L. n. 69 del 2005, artt. 9, comma 5 e art. 39, comma 1, art. 714 c.p.p., comma 5 e art. 299 c.p.p., deve allora essere esaminata anche d’ufficio.
In sostanziale adesione ai principi affermati da S.U. sent. 41540 del 28.11 – 18.12.2006 in proc. Stosic, pur relativi alla parzialmente analoga situazione procedimentale della sospensione della consegna in esecuzione dell’estradizione concessa, disciplinata dall’art. 709 c.p.p., precedenti decisioni di questa Corte hanno affermato la necessità di revocare la custodia cautelare disposta ai fini della consegna per mandato d’arresto Europeo quando siano superati i termini di dieci giorni di cui all’art. 23 ovvero in caso di rinvio della consegna per esigenze di giustizia nazionale.
La soluzione operativa indicata è stata parzialmente diversa (la revoca dell’ordinanza cautelare, secondo Sez. 6, sentt. 331/2008, Charaf e 17606/2007, Mabrek; la sospensione dell’esecuzione fino all’esaurimento dei procedimenti in corso, secondo Sez. 6, sent.
7709/2007, Sanfilippo), ma comune è stato l’effetto conclusivo: la scarcerazione del richiesto, con nuovo e specifico provvedimento di ripristino della custodia a fini di consegna nel momento dell’avvenuto soddisfacimento dell’esigenza di giustizia nazionale.
La stessa sentenza 7709/2007, pur argomentando di peculiarità della procedura di consegna per MAE rispetto alla procedura estradizionale, di "mera sospensione" anzichè di "revoca" della misura cautelare, e di successivo mero "atto ricognitivo" della competente Corte d’appello, tuttavia ha appunto in concreto concluso per la scarcerazione del richiesto come effetto immediato di tale ‘sospensionè. Il che comporta, nella sostanza, che entrambe le soluzioni come prospettate impongono poi appunto l’adozione di un nuovo ed autonomo provvedimento della Corte d’appello, che viene a costituire il titolo per la restrizione necessaria a rendere materialmente possibile la consegna nei successivi dieci giorni.
Necessità di un nuovo provvedimento che esalta il problema concreto e delicato del possibile iato temporale tra il momento del venir meno dell’esigenza di giustizia nazionale (si pensi alla scarcerazione, anche anticipata) e quello della concreta esistenza ed efficacia del nuovo e diverso titolo custodiale per poter procedere alla materiale consegna (problema perfettamente avvertito dalla ricordata S.U. 41540/2006 Stosic, che rinviava al legislatore per la sua soluzione).
Osserva questo Collegio che in realtà la soluzione della questione della sorte della custodia cautelare a fini di consegna, quando vi sia rinvio per le esigenze di giustizia nazionale, non può essere univoca, in ragione della radicale diversità di fattispecie procedimentali che possono darsi.
Va premesso ed evidenziato che la L. n. 69 del 2005, art. 24, non impone sempre e comunque il rinvio della consegna, quando vi siano contestuali esigenze di giustizia nazionale, a differenza di quanto previsto nel caso dell’estradizione dall’art. 709 c.p.p., prima parte, comma 1. La formulazione della norma, secondo cui la Corte d’appello "può" in tali casi disporre il rinvio della consegna, attesta che la decisione del rinvio è frutto di una valutazione discrezionale e non vincolata. A fronte delle due esigenze contrapposte (quella di consegna – in presenza di decisione che ha attestato la sussistenza delle relative condizioni legittimanti ed in adempimento di obblighi internazionali cogenti – e quella di giustizia nazionale) la Corte d’appello deve valutarle entrambe e stabilire quale di esse sia in concreto prevalente, utilizzando per tale giudizio innanzitutto i criteri che si evincono dalla L. n. 69 del 2005, art. 20, (tra cui quelli della gravità dei reati e della loro data di consumazione), ma anche valorizzando, secondo ragionevolezza, altri parametri pertinenti, quali quelli dello stato di restrizione della libertà, della complessità dei procedimenti, della fase o grado in cui essi si trovano, dell’essere i procedimenti ancora in trattazione o già definitivi con sentenza in giudicato, in tal caso non potendo non rilevare anche l’entità della pena da scontare e le prevedibili modalità della sua esecuzione (Sez. 6, sentt. 22451/2008, Viscuso; 39772, Bulibasa; 45508/2005, Dobos). Lo stesso art. 24, evidenzia del resto due situazioni del tutto diverse, quali la sottoposizione a procedimento penale e l’esecuzione della pena, la prima delle quali ha all’evidenza un contenuto potenzialmente assai variegato (dall’essere stata solo iscritta la notizia di reato all’essere il processo pendente in cassazione;
dall’essere stata adottata o meno una misura cautelare) insuscettibile di sussunzione in un unico criterio di apprezzamento.
Deve infine, sul punto, riflettersi sul fatto che essendo la L. 22 aprile 2005, n. 69, norma ordinaria, oltretutto applicativa di obblighi internazionali che – come tali -implicano una necessaria correlazione alla caratteristica tipica dei rapporti internazionali – che è anche quella della parziale rinuncia alla propria integrale sovranità – gli istituti che caratterizzano questa disciplina, con le singole norme che li prevedono, debbono essere considerati anche nella loro obiettiva originalità, rifuggendo da un approccio interpretativo che miri sempre alla necessaria loro riconduzione ad istituti nazionali consolidati. Così, ad esempio, la evidenziata previsione della discrezionalità del giudice della consegna nel decidere a quale esigenza dare prevalenza può comportare che, in determinati casi, sia possibile disporre la consegna anche di colui che sta eseguendo una pena in (OMISSIS). Situazione procedimentale del tutto fisiologica, nel sistema della L. n. 69 del 2005, e, prima ancora, della Decisione quadro del 13 giugno 2002, e certo in sè non irrazionale: si pensi al caso in cui venga richiesta in consegna per un grave fatto di sangue persona che stia eseguendo in (OMISSIS) condanna a pena modesta per fatto bagatellare.
Quando pertanto la Corte d’appello, come giudice della consegna, decide di privilegiare l’esigenza di giustizia nazionale disponendo il rinvio della consegna, la sorte dell’eventuale misura cautelare pendente per la procedura di consegna non può che dipendere dalla peculiare fattispecie nazionale, e la Corte d’appello ha l’onere di individuare specificamente l’esigenza che ha imposto il rinvio, cessata la quale può procedersi alla materiale consegna. Così, è necessario che sia indicato il procedimento e l’atto che fa cessare l’esigenza del rinvio (il compimento di un determinato atto istruttorie la sentenza di primo o secondo grado, il passaggio in giudicato; nel caso di custodia cautelare in corso, la cessazione della custodia ovvero comunque la conclusione del processo; nel caso di esecuzione della pena, la sola fase detentiva ovvero l’effettiva integrale espiazione anche nelle forme alternative previste dall’ordinamento penitenziario).
Così impostata la questione, a giudizio di questo Collegio la formale revoca della custodia cautelare per fini di consegna (con la necessità di provvedere poi al ripristino con successivo autonomo provvedimento) si impone in tutti e soli i casi in cui ricorrano due condizioni: non sia in atto, per la causa di giustizia italiana che è stata ritenuta tale da determinare il rinvio della consegna, una misura cautelare – o esecutiva – custodiale, e l’esigenza di giustizia nazionale non sia stata individuata nel fatto materiale della restrizione di libertà in sè, quindi indipendentemente dalla definizione del procedimento penale ovvero dalla completa espiazione della pena. Quando invece la consegna venga rinviata in relazione esclusivamente alla materialità di una detenzione in atto per causa nazionale, sicchè il venir meno di tale detenzione comporta automaticamente la possibilità di dare concreto seguito alla consegna già decisa in via definitiva, non vi è ragione di provvedere ad alcuna revoca, con successivo ripristino, se non quando si superino i dieci giorni dalla cessazione della detenzione a fini nazionali senza che materialmente si sia provveduto alla consegna.
In questi specifici casi la detenzione si protrae solo ed esclusivamente in conseguenza del titolo nazionale, ed appena questo viene – per qualsiasi ragione – meno, immediatamente opera il principio proprio della L. n. 69 del 2005, per cui la consegna deve avvenire entro i dieci giorni.
E’ infatti in realtà improprio invocare ed applicare i principi del concorso di custodie cautelari per titoli diversi, come disciplinato dall’art. 297 c.p.p., al duplice titolo, nazionale e di consegna;
perchè quello è un istituto che ha presupposti fattuali e normativi del tutto differenti e che si inserisce in una problematica, quella dei termini della custodia cautelare di cui agli artt. 303 e 304 c.p.p., che trova chiara ed esclusiva ragione nel caso di pluralità di titoli "interni", ma è assolutamente estranea alla procedura di consegna (come inequivocamente chiarito dalla ricordata sentenza S.V. 41540/2006 Stosic per la procedura estradizionale). Ciò, tenuto conto in particolare dei brevissimi termini custodiali disciplinati in modo del tutto autonomo dalla L. n. 69 del 2005, anche alla luce del principio secondo cui dopo la definitività della consegna si instaura una fase meramente esecutiva (Sez. 6, sent. 11325/2008, Chelcea).
Può invece richiamarsi in proposito il fenomeno procedimentale proprio della concorrenza di custodia cautelare e detenzione in espiazione pena, come disciplinato dall’art. 298 c.p.p., e art. 297 c.p.p., comma 5, quale esempio già noto al sistema di coesistenza di titoli restrittivi alcuno solo in concreto operante. E’ evidente la differenza nel nostro caso (almeno nel caso di detenzione nazionale cautelare e non esecutiva entrambi i titoli hanno natura cautelare), ma ciò che rileva è appunto la possibilità strutturale della sospensione di efficacia di un titolo, in presenza di altro con efficacia in atto. Tale situazione procedimentale nota trova nel caso concreto ulteriore concretizzazione, in ragione della norma ‘originalè costituita dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1;
ovviamente per i soli casi in cui vi sia una detenzione in atto per la causa nazionale, altrimenti la prosecuzione della detenzione troverebbe titolo solo nell’ordinanza di tale Legge, ex artt. 9 o 13, con ciò determinandosi la violazione dell’art. 23 appena superati i dieci giorni.
In definitiva, allora, deve concludersi che l’efficacia del titolo custodiale per la consegna rimane sospesa quando questa, disposta con sentenza definitiva, sia rinviata ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, per soddisfare un’esigenza di giustizia nazionale che consista solo nel consentire il protrarsi dell’esecuzione di una specifica misura custodiale detentiva in atto (cautelare o per espiazione di pena) e fino alla sua cessazione, quale ne sia la causa. Da tale cessazione decorre il termine di dieci giorni di cui all’art. 23, comma 1, stessa legge, anche con gli effetti di cui al quinto comma del medesimo articolo, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento della competente Corte d’appello, diverso dalla tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia perchè sia concordata la data di consegna con l’autorità dello Stato di emissione.
Nel caso di specie, poichè la Corte distrettuale ha chiarito inequivocamente nel dispositivo che il rinvio della consegna è al momento della cessazione di efficacia o revoca di quello specifico titolo custodiale relativo al procedimento per tentato furto, per le ragioni sopra argomentate non deve procedersi ad alcuna revoca del titolo custodiale per la consegna, la cui efficacia deve intendersi sospesa fino a tale momento.
5. L’art. 616 c.p.p., impone che, attesa la ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di somma che, avuto riguardo al caso concreto, si stima equo quantificare in Euro 1000.
La Cancelleria provvedere alle incombenze di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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