Cass. pen., sez. I 18-02-2009 (04-02-2009), n. 6932 Procedura applicabile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
con ordinanza depositata il 1.9.08, a scioglimento della riserva del 29.7.08, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto "de plano" l’istanza proposta dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, intesa ad ottenere il sequestro preventivo, ex D.L. 8 giugno 1992, n. 396, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, nei confronti di C.S. e dei soggetti appartenenti al suo nucleo familiare, tenuto conto dell’esiguo valore economico dei beni intestati al suddetto C. ed alla consorte G.F. e, riguardo ai beni intestati agli altri familiari, per non essere stata fornita spiegazione adeguata dell’affermata interposizione fittizia di tali beni. Avverso detto provvedimento della Corte d’Appello di Catanzaro propone ricorso per Cassazione la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b), c) ed e) sia per assoluta carenza di motivazione, sia perchè emesso in palese violazione di legge, non avendo la Corte territoriale fissato udienza di comparizione delle parti, si da non consentire nè ad esso P.G., nè ai controinteressati di svolgere le rispettive difese.
Il provvedimento impugnato andava quindi annullato.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, si osserva quanto segue.
L’art. 676 c.p.p., nell’elenco delle competenze residue del giudice di esecuzione, annovera i provvedimenti in materia di confisca delle cose sequestrate, pur senza fare alcun espresso riferimento alla materia delle misure cautelari e, segnatamente, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Va al riguardo osservato che, in relazione alla misura di sicurezza patrimoniale atipica, introdotta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 396, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, questa Corte a sezioni unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto fra le sezioni semplici, ha fissato il principio di diritto secondo il quale, purchè sulla questione non si sia già pronunciato il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale, la confisca ai sensi della normativa anzidetta può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 30.5.2001 n. 29022).
Di conseguenza, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che rientra nella sfera di attribuzioni proprie del giudice dell’esecuzione il potere di disporre anche il sequestro preventivo dei beni ex art. 321 c.p.p., atteso che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca, ai sensi del cit. art. 12 sexies, si che è ben possibile che il giudice dell’esecuzione ricorra al sequestro preventivo al fine di salvaguardare la conservazione dei medesimi beni, in vista della loro successiva confisca (cfr., in termini, Cass. 4A 18.3.03 n. 23165; Cass. 2A 3.12.03 n. 814; Cass. 1A 30.9.05 n. 38589). E’ pertanto competente il giudice dell’esecuzione a disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca atipica, di cui al già citato art. 12 sexies, pur in carenza di un’esplicita previsione contenuta nell’art. 676 c.p.p.; e la forma con la quale deve provvedersi, da parte del giudice dell’esecuzione, è quella "de plano", prevista dall’art. 667 c.p.p., comma 4; e ciò per i seguenti motivi:
Imperchè è con le forme dell’art. 667 c.p.p., comma 4, che il giudice dell’esecuzione provvede alla confisca, cui il sequestro preventivo è preordinato, secondo il testuale disposto di cui all’art. 676 c.p.p., comma 1, si che, a maggior ragione, il medesimo rito va utilizzato anche per l’adozione della misura cautelare e strumentale rispetto al provvedimento finale;
2) – perchè il sequestro preventivo è, per sua natura "un atto a sorpresa", si da essere incompatibile con i termini dilatori e col preventivo contraddittorio stabilito dall’art. 666 c.p.p. Si osserva peraltro che, con riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione "de plano", lo stesso art. 667 c.p.p., comma 4, appresta lo strumento dell’opposizione al medesimo giudice, il quale è tenuto a provvedere, con le forme e con il rito degli incidenti di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p..
Ritiene poi questo Collegio che il rimedio dell’opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non solo nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione abbia proceduto "de plano", ma anche se il giudice dell’esecuzione avesse irritualmente proceduto nel contraddittorio delle parti, ex art. 666 c.p.p.; e ciò tenuto conto della finalità perseguita dalla norma in esame, di apprestare un’adeguata tutela al privato, nei cui confronti viene adottata la grave misura cautelare del sequestro preventivo (cfr. Cass. 1A 9.3.07 n. 18223; Cass. 1A 10.7.07 n. 28045).
Pertanto il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, anzicchè adire questa Corte, avrebbe dovuto più propriamente attivare lo strumento dell’opposizione, specificamente apprestato dalla legge penale e quindi preclusivo del ricorso a questa Corte, ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., in termini, Cass. 1A 11.7.08 n. 29566).
Tuttavia il ricorso, pure in presenza del rilevato "error in procedendò′, non è inammissibile.
Tenuto conto del generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare applicazione, questa Corte, correttamente qualificato il ricorso proposto dal Procuratore Generale come opposizione, di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, ne dispone la trasmissione alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro in funzione di giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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