Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 6002 Istanza di riesame erroneamente dichiarata tardiva – Successiva cessazione della misura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 02.10.2008 il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiarava inammissibile, per essere stata proposta fuori termine, l’istanza di riesame proposta dal minore T.M. R. avverso il provvedimento 08.09.2008 impositivo nei suoi confronti di custodia cautelare in Istituto per minori.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto indagato che motivava il gravame deducendo violazione di legge per non aver il Tribunale considerato la sospensione dei termini in periodo feriale.
3. Con ordinanza 14.11.2008 il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Roma disponeva la revoca della misura custodiale nei confronti del predetto minore.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Va invero rilevato come il Tribunale di competenza, dichiarando inammissibile – perchè proposta fuori termine – l’istanza di riesame del T., ha palesemente violato la norma che prevede la sospensione dei termini in periodo feriale, non risultando che l’anzidetto indagato abbia rinunciato a tale sospensione, nè risultando trattarsi di imputazione relativa a fatti di criminalità organizzata (cfr. art. 240 bis disp. att. c.p.p.). Ciò posto, si impone annullamento con rinvio per nuovo esame, e ciò anche se nel frattempo sia cessata la misura cautelare in forza dell’orientamento dettato da questa Corte di legittimità secondo cui, permanendo l’interesse dell’indagato – anche ad altri tutelabili fini – alla verifica del provvedimento restrittivo, si impone comunque giudizio nel merito (cfr., recentissima, SS.UU. 22.01.2009, Novi).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale per i Minorenni di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *