Cass. pen., sez. I 27-02-2009 (12-02-2009), n. 9006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
con ordinanza in data 1/7/08 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto istanze di affidamento in prova al servizio sociale ovvero di semilibertà o detenzione domiciliare presentate da D. P.L. in relazione alla pena espianda in forza di sentenza emessa il 10/10/02 dal locale Tribunale.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato deducendo, come unico motivo, la nullità del provvedimento per violazione del principio di immutabilità del giudice, essendo la composizione del collegio mutata dopo rinvio disposto per acquisire alcune denunce e segnalazioni a carico dell’istante.
La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..
Ed invero questa Corte ha già ripetutamente avuto occasione di affermare che il principio di immutabilità del giudice, che ha carattere generale e deve quindi trovare applicazione anche nei procedimenti camerali quale è quello di sorveglianza, se comporta che la decisione sia emanata dallo stesso giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura – trattazione che nel caso di specie risulta dal verbale della udienza cui il procedimento è stato rinviato essere stata rinnovata in modo completo, a partire dalla relazione sino alle conclusioni delle parti, con pienezza quindi di contraddittorio su tutti gli elementi che sono poi stati posti a fondamento della ordinanza impugnata – non impedisce però che in detti procedimenti camerali, poichè in essi l’attività di raccolta del materiale probatorio si svolge in modo semplificato senza necessità di formali provvedimenti di ammissione e lettura, si possano utilizzare anche atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione (cfr., in materia di procedimento di prevenzione, Sez. 1^ 8/5/01, Rubini e altri, rv.
221.639; Sez. 5^ 16/1/04, Bertin e altri, rv. 228.072; Sez. 1^ 21/10/05, Franzè, rv. 232.891 e, in materia di riesame di misure cautelari, Sez. 3^ 2/3/04, Di Fusco, rv. 228.529).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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