Cass. pen., sez. I 27-02-2009 (04-02-2009), n. 9004 Mancata indicazione dell’ambito spazio – Temporale del fatto – Abnormità della declaratoria di nullità del decreto per tale causale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 2 luglio 2008, il Tribunale di Napoli, nel procedimento contro C.V. e F.R., dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio dei medesimi per omessa indicazione del luogo e della data dei commessi reati (capo 1: D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis, comma 2, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale:
importazione e detenzione per la vendita di chilogrammi 179,8 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando; capo 2: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70 e citato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292:
sottrazione dei tabacchi lavorati esteri di cui al capo precedente al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto).
2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo, sostenendo l’abnormità del regresso.
Conferma che, per mero errore materiale, era stata omessa, nel decreto anzidetto, l’indicazione di luogo e data del commesso reato.
Rileva, peraltro, che detta indicazione non è prevista a pena di nullità del decreto e che nel medesimo era indicata quale fonte di prova la comunicazione della notizia di reato in data 1 febbraio 2007 della Guardia di Finanza di Napoli.
Inoltre, l’addebito contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato agli imputati, recava luogo e data del commesso reato ((OMISSIS)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La regola dettata dall’art. 28 c.p.p., comma 2, ("le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi … tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo") non trova applicazione soltanto qualora la decisione si concretizzi in un provvedimento abnorme, come tale ricorribile per cassazione e comunque non in grado di imporsi, in quanto esulante dal sistema processuale siccome non consentito e non previsto, al giudice dell’udienza preliminare (cfr., per tutte, Cass. S.U. 6 dicembre 1991, Di Stefano, RV 190248; Cass. 17 ottobre 1999, Chiantese, RV 214285). Non è questo, tuttavia, il caso.
Ancora recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in c. Battistella) hanno ricordato che la lunga elaborazione giurisprudenziale (Cass. S.U. 26 aprile 1989, Goria; Cass. S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli; Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista; Cass. S.U. 24 novembre 1999, Magnani; Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Boniotti; Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti; Cass. S.U. 31 gennaio 2001, p.m. in proc. Romano; Cass. S.U. 31 maggio 2005, p.m. in proc. Minervini) ha ormai chiarito quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando;
– che è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi "al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite";
– che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorchè l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della cd. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore.
Orbene, l’ordinanza impugnata non è affetta da abnormità strutturale perchè la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di "insufficiente indicazione" del requisito, previsto a pena di nullità dall’art. 429 c.p.p., comma 2, della "enunciazione in forma chiara e precisa del fatto" e ciò qualora non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio i relativi termini del reato contestato (in tal senso, tra le altre, Cass. 6^ 22 aprile 1999, Baldini, RV 214066; Cass. 1^ 2 marzo 2005, Cifarelli, RV 231615).
Il provvedimento in esame non è neppure affetto da abnormità funzionale poichè non determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, atteso che il giudice dell’udienza preliminare può, comunque, sollecitare il pubblico ministero ad integrare l’imputazione (come già aveva fatto nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) con la data ed il luogo del commesso reato (Napoli 31 gennaio 2007).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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