Cass. pen., sez. I 25-02-2009 (05-02-2009), n. 8496 Guida senza patente o con patente revocata da parte di soggetto sottoposto a sorveglianza speciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che con sentenza del 6/3/2008 il Tribunale di Ragusa, sez. dist. di Vittoria, applicava a G.F. la pena concordata di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perchè, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, pur essendo sprovvisto di patente di guida siccome revocata, violava la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, lamentando mancanza di motivazione ed erronea qualificazione del fatto come delitto, anzichè come contravvenzione ai sensi della disposizione speciale di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 6;
che, giusta l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1^, 27/5/1987 n. 11103, Bellocco, rv. 176887; Sez. 1^, 17/11/1994 n. 1053/95, Chimenti, rv. 200645; Sez. 1^, 10/12/2003 n. 1673/04, Venosa, rv. 227108), nella condotta di guida senza patente o con patente revocata, da parte di soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., si configura (non solo l’autonomo e speciale reato punibile ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 6, ma anche) la violazione dell’obbligo di rispettare le leggi fissato dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5 e, di conseguenza, l’ulteriore reato di cui all’art. 9 (secondo la più severa previsione della L. n. 1423 del 1956, comma 2, sost. dal D.L. n. 144 del 2005, art. 14, comma 1, conv. in L. n. 155 del 2005, nel caso d’inosservanza di obblighi e prescrizioni inerenti, come nella specie, alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno), senza che quest’ultima violazione possa ritenersi assorbita nella prima;
che la censura del ricorrente si palesa manifestamente infondata, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *