Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente ha svolto il servizio di leva obbligatorio nell’aeronautica militare negli anni 1995/1996, dapprima, presso la Caserma di Viterbo ove ha frequentato il corso "VAM" e, successivamente, presso la caserma Aeronautica Militare Romagnoli di Roma.
Durante il servizio di leva lo stesso è stato colpito da infermità riguardante l’apparato gastro – intestinale (emorragia digestiva alta da gastrite erosiva), a suo dire causata dalla particolare gravosità dei compiti attribuitigli dai superiori.
In conseguenza di ciò, in data 6 marzo 2001, il ricorrente presentava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della malattia "gastrite cronica".
Con decreto n. 226/N del 26 gennaio 2009, il Ministero della Difesa rigettava l’istanza.
Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per opporsi all’accoglimento del gravame.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 16 marzo 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente si deve rilevare che, avendo il ricorrente prestato servizio di leva nella Regione Lazio, la competenza territoriale sulla controversia in esame appartiene al TAR di quella Regione.
Tuttavia il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il giudice non può rilevare d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, al momento dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, sia già spirato il termine previsto dall’art. 31 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per la proposizione del regolamento di competenza (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 128; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I, 02 novembre 2010, n. 295).
Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorso è fondato essendo meritevoli di accoglimento il primo ed il terzo motivo, con i quali vengono dedotti il difetto di motivazione ed il difetto di istruttoria.
Sottolinea in particolare il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emesso in aderenza al parere reso dal comitato di verifica, il quale tuttavia ha a sua volta disatteso i pareri medico – legali emessi dagli altri organi consultivi intervenuti nel corso del procedimento, senza motivare sul punto e senza prendere in considerazione la specifica vicenda concreta.
In proposito si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il parere reso dal comitato di verifica per le cause di servizio costituisce un momento di sintesi dei precedenti pareri espressi dagli altri organi consultivi che intervengono in seno al procedimento instaurato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia contratta dal pubblico dipendente; per questa ragione, l’organo competente ad emettere il provvedimento finale, se intende recepire il parere espresso dal comitato, e disattendere i pareri contrari espressi dagli altri organi, non deve motivare sul punto.
Tuttavia, affinché tale risultato possa legittimamente prodursi, è necessario che il comitato di verifica abbia a sua volta adeguatamente valutato i precedenti pareri espressi nel corso del procedimento amministrativo, ed abbia di conseguenza formulato una motivazione che, seppur non analiticamente diretta a confutare le argomentazioni contrarie espresse dagli altri organi, sia nel complesso idonea a far comprendere le ragioni per le quali si è inteso disattenderle e superarle (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2323; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 27; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2010, n. 32201; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 giugno 2008, n. 5398).
A tal fine non bastano ovviamente i pareri espressi con formule stereotipate, che non consentono di apprezzare quali caratteristiche del servizio espletato dal dipendente siano state prese in considerazione dal comitato di verifica e ritenute da tale organo ininfluenti sul processo causale della malattia.
Il giudice amministrativo, nell’effettuare il sindacato di legittimità, deve innanzitutto verificare la sussistenza dei suindicati elementi, controllando la sufficienza e congruità dell’istruttoria e della motivazione, e verificando se quest’ultima sia stata calibrata all’intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell’attività di servizio svolta dal dipendente.
Nel caso concreto, emerge dalla documentazione versata in atti, che la commissione medica ospedaliera di Milano, con parere del 18 luglio 2002, ha ritenuto che il ricorrente abbia contratto la malattia "Emorragia Digestiva Alta da Gastrite Erosiva", e che tale malattia sia ascrivibile alla categoria 8^ della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/81.
Risulta altresì che, con parere del 25 febbraio 2002, reso dall’Ufficio Pratiche Medico – Legali del Comando della 1^ Regione Aerea, si è ritenuto che tale infermità sia dipendente da causa di servizio.
Per ciò che concerne in particolare il nesso di causalità, si legge nel parere da ultimo citato che "Numerosi sono i fattori di ordine ambientale in grado di agire a livello gastrico con una alterazione dell’equilibrio secretivo. In particolare lo stress occupazionale indotto da attività particolarmente laboriose e stressanti, può provocare attraverso riflessi neuroendocrini e/o con la mediazione dei nuclei vagali, turbe in eccesso della secrezione acida gastrica ed alterazioni della motilità nella stessa sede".
Dopo tale premessa si aggiunge nella motivazione contenuta nello stesso parere che " La documentazione allegata alla domanda dell’interessato conferma le caratteristiche di stress dell’incarico ricoperto dall’interessato con la conseguente tensione di tipo psicologico che ne deriva. Si può pertanto ritenere verosimile un rilevante ruolo patogenetico del servizio nel determinismo della patologia gastroduodenale".
Infine, anche il Direttore della Direzione Territoriale del Personale, a completamento dell’istruttoria riguardante l’istanza formulata dal ricorrente, con parere reso in data 4 marzo 2002, ha ritenuto che l’infermità di cui è causa sia dipendente da causa di servizio.
A fronte di tali pareri che, come visto, in alcune parti sono supportati da motivazione sufficientemente circostanziata, il comitato di verifica ha opposto una motivazione del tutto generica che, lungi dal prendere in considerazione le specifiche attività espletate dal ricorrente allorquando svolgeva servizio di leva, si limita ad affermare che la patologia di cui trattasi si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, e che l’attività espletata dall’interessato non si caratterizzava per specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale e stressogeno.
E’ di palmare evidenza come tale motivazione risulti inadeguata in quanto non consente di comprendere le ragioni per le quali gli specifici compiti attribuiti all’istante e gli specifici fatti di cui lo stesso dà conto nei propri atti (turni di guardia ripetitivi e prolungati, ricovero ospedaliero durante il servizio di leva per emorragia digestiva alta da gastrite cronica ecc.) siano stati ritenuti del tutto ininfluenti sul processo patogenetico della malattia; nonostante peraltro i pareri di contrario avviso espressi dagli altri organi consultivi intervenuti nel corso del procedimento amministrativo.
Per questa ragioni i motivi in esame sono fondati e il ricorso deve essere di conseguenza accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio al ricorrente che vengono quantificate in euro 1.500 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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