DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta’ personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 1-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 49 e 52, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e
successive modificazioni, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee – Legge comunitaria 2008;
Vista la delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro
2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della
liberta’ personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze e dell’interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e attuazione

1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene
detentive o misure privative della liberta’ personale, ai fini della
loro esecuzione nell’Unione europea, nei limiti in cui tali
disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali
nonche’ in tema di diritti di liberta’ e di giusto processo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del
Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che
irrogano pene detentive o misure privative della liberta’ personale,
ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un
organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione europea con la
quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura
di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e’
stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all’estero»: la procedura con cui una sentenza
di condanna pronunciata in Italia e’ trasmessa a un altro Stato
membro dell’Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della
sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall’estero»: la procedura con cui e’ trasmessa
in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una
sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell’Unione
europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o
illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato
e a seguito di un procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale
detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza
di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento
penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la
sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e’ trasmessa
la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua
esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall’autorita’
competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di
eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata
dall’autorita’ giudiziaria dello Stato di emissione;
m) «autorita’ competente»: l’autorita’ indicata da uno Stato
membro ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro;
n) «certificato»: il certificato contenuto nell’allegato I alla
decisione quadro.

Art. 3

Autorita’ competenti

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 2 della decisione
quadro, l’Italia designa come autorita’ competenti il Ministero della
giustizia e le autorita’ giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui
al presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla
ricezione delle sentenze e del certificato, nonche’ della
corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della
giustizia cura altresi’ la trasmissione e la ricezione delle
informazioni ai sensi dell’articolo 20.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e’ consentita la
corrispondenza diretta tra le autorita’ giudiziarie. In tale caso,
l’autorita’ giudiziaria italiana competente informa immediatamente il
Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una
sentenza di condanna.

Art. 4

Competenza

1. La trasmissione all’estero e’ disposta, sempre che ricorrano le
condizioni previste dall’articolo 5:
a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo
665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla
esecuzione delle pene detentive;
b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di
misure di sicurezza personali detentive.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV
del libro XI del codice di procedura penale.

Art. 5

Condizioni di emissione

1. La trasmissione all’estero e’ disposta all’atto dell’emissione
dell’ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice
di procedura penale ovvero, quando l’ordine e’ gia’ stato eseguito,
in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la
residua pena o misura di sicurezza da scontare e’ inferiore a sei
mesi.
2. L’autorita’ giudiziaria competente dispone la trasmissione se
non ricorre una causa di sospensione dell’esecuzione e quando
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza all’estero
ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona
condannata;
b) il reato per il quale e’ stata emessa la sentenza di condanna
e’ punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in
quello dello Stato di esecuzione;
d) la persona condannata non e’ sottoposta ad altro procedimento
penale o non sta scontando un’altra sentenza di condanna o di
applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere
dell’autorita’ giudiziaria competente per il procedimento penale in
corso o per l’esecuzione.
3. La trasmissione all’estero e’ disposta:
a) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza
della persona condannata in cui quest’ultima vive, ovvero
b) verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza
della persona condannata in cui quest’ultima sara’ espulsa, una volta
dispensata dall’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, a
motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella
sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa
o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza
di condanna, ovvero
c) verso lo Stato membro dell’Unione europea che ha acconsentito
alla trasmissione.
4. E’ sempre richiesto il consenso della persona condannata per la
trasmissione verso uno degli Stati membri indicati al comma 3,
lettera c), salvo che si tratti dello Stato dove la persona
condannata e’ fuggita o e’ altrimenti ritornata a motivo del
procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna. Il
consenso alla trasmissione deve essere espresso dalla persona
condannata personalmente e per iscritto.

Art. 6 Procedimento 1. L’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4 procede alla trasmissione all’estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione. 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l’autorita’ giudiziaria procede alla trasmissione all’estero solo dopo averla sentita. 3. Prima di procedere alla trasmissione all’estero, l’autorita’ giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorita’ competente dello Stato di esecuzione al fine di: a) verificare la condizione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera a); b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata; c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c); d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale. 4. Quando ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all’estero e’ disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione. 5. Quando ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 4, la trasmissione all’estero e’ disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata. 6. Il provvedimento con cui e’ disposta la trasmissione all’estero deve contenere l’indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso e’ data in ogni caso comunicazione all’interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all’allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l’atto di cui al periodo precedente e’ trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione perche’ provveda alla notifica. 7. Il provvedimento e’ trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all’inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non e’ necessaria o se a questa provvede l’autorita’ giudiziaria, il provvedimento puo’ essere trasmesso direttamente all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e’ altresi’ trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta. 8. L’autorita’ giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell’esecuzione e puo’ revocare il provvedimento quando, prima dell’inizio dell’esecuzione all’estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all’articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della sospensione e della revoca e’ data comunicazione all’interessato, al Ministero della giustizia e all’autorita’ competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate. 9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da’ comunicazione all’autorita’ giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all’estero.

Art. 7 Trasferimento delle persone condannate 1. La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, e’ trasferita nello Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna e’ comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informarne l’autorita’ giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno. Il Ministero della giustizia e l’autorita’ competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine piu’ breve. 2. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 e’ reso impossibile da circostanze impreviste, il Ministero della giustizia ne informa immediatamente l’autorita’ competente dello Stato di esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno, concordando una nuova data per il trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 3. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all’esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione. 4. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta’ personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa e’ stata trasferita, sulla richiesta provvede la corte di appello del distretto dell’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso e’ dato quando il reato per il quale e’ richiesto permette il trasferimento ai sensi dell’articolo 10. La corte nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 13. 5. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione e’ necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 16 della decisione quadro, la richiesta di transito e’ formulata dal Ministero della giustizia.

Note all’art. 7:
– L’articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI de Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi’ recita:
«3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro
di emissione richieda di sottoporre la persona a un
procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un
provvedimento coercitivo della liberta’, provvede la corte
di appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A
tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato
estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8,
paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e
decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L’assenso e’ rilasciato quando il reato per il quale e’
richiesto consente la consegna di una persona ai sensi
della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando
ricorre uno dei casi di cui all’articolo 18.».

Art. 8

Arresto provvisorio

1. L’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 4, se
la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, puo’
chiederne l’arresto provvisorio o l’adozione nei suoi confronti di
ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel
territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento.
2. La richiesta di arresto e’ formulata mediante la compilazione
del riquadro e) del certificato.

Art. 9

Competenza

1. La trasmissione dall’estero non puo’ essere autorizzata senza la
decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a decidere sul riconoscimento e sull’esecuzione
appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la
persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel
momento in cui il provvedimento e’ trasmesso all’autorita’
giudiziaria ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
3. Se la competenza non puo’ essere determinata ai sensi del comma
2, e’ competente la corte di appello di Roma.
4. Quando la richiesta di trasmissione dall’estero ha per oggetto
una sentenza di condanna che deve essere eseguita in Italia nei
riguardi di piu’ persone e non e’ possibile determinare la competenza
ai sensi del comma 2, e’ competente la corte di appello del distretto
in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero
delle persone ovvero, se anche in tale modo non e’ possibile
determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
5. In caso di arresto della persona condannata ai sensi
dell’articolo 15, la competenza appartiene alla corte di appello del
distretto in cui e’ avvenuto l’arresto.

Art. 10

Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in
un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini della sua
esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il
domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso
l’Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento
inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o
amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito
alla sentenza di condanna;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in
quello dello Stato di emissione;
d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla
trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4;
e) il fatto e’ previsto come reato anche dalla legge nazionale,
indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione
del reato, salvo quanto previsto dall’articolo 11;
f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza
applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la
legislazione italiana, salva la possibilita’ di un adattamento nei
limiti stabiliti dal comma 5.
2. La corte di appello procede altresi’ al riconoscimento quando
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c),
d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso
all’esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei
confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai
sensi dell’articolo 12, comma 2.
3. Se la corte di appello ritiene di poter procedere al
riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il
Ministero della giustizia, l’autorita’ competente dello Stato di
emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e
dell’esecuzione parziale, purche’ tali condizioni non comportino un
aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il
certificato si intende ritirato.
4. Il consenso della persona condannata non e’ richiesto se
ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere a)
e b), ovvero se la persona condannata e’ fuggita in Italia o vi e’
altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito
della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato
l’esecuzione in Italia ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
5. Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza
applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle
previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al
loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di
sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla
misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili,
ne’ piu’ gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la
sentenza di condanna. La pena detentiva e la misura di sicurezza
restrittiva della liberta’ personale non possono essere convertite in
pena pecuniaria.

Art. 11 Deroghe alla doppia punibilita’ 1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e’ chiesta la trasmissione e’ punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della liberta’ personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e’ richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 12

Procedimento

1. Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato
membro dell’Unione europea, ai fini dell’esecuzione in Italia, una
sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua
italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di
appello competente ai sensi dell’articolo 9. La trasmissione della
sentenza di condanna puo’ essere richiesta allo Stato di emissione
anche dal Ministro della giustizia, purche’ ricorrano le condizioni
di cui all’articolo 10.
2. Se lo Stato di emissione ha chiesto, anche prima della
trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, che
l’esecuzione in Italia abbia luogo, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera c) della decisione quadro, nei confronti di una
persona condannata che non ha la cittadinanza italiana, il consenso
all’esecuzione e’ dato con decreto dal Ministro della giustizia.
3. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta
difformita’ rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il
suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della
pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero
della giustizia, puo’ formulare richiesta allo Stato di emissione di
trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana
della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa,
fissando a tale scopo un termine congruo.
4. Se lo Stato di emissione ha chiesto l’arresto della persona
condannata in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna,
il Ministero della giustizia ne da’ altresi’ comunicazione al
Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero
dell’interno, anche ai fini di cui all’articolo 15, comma 1,
trasmettendogli copia della documentazione disponibile.
5. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio
sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento, anche parziale,
della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la
persona condannata, anche ai fini dell’acquisizione del consenso al
trasferimento, ove non dato in precedenza. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.
6. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta
giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza
di condanna trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze
eccezionali, sia ravvisata l’impossibilita’ di rispettare tale
termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero
della giustizia, che ne da’ comunicazione allo Stato di emissione. In
questo caso il termine e’ prorogato di trenta giorni.
7. Della sentenza e’ data, al termine della camera di consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti,
anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del
provvedimento.
8. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento
la trasmette al procuratore generale per l’esecuzione.
9. Quando la decisione e’ contraria al riconoscimento, la corte di
appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari
applicate.
10. La sentenza della corte di appello e’ soggetta a ricorso per
cassazione e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22
della legge 22 aprile 2005, n. 69.
11. La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile e’
immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della
giustizia, che provvede a informare le competenti autorita’ dello
Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia del Ministero dell’interno. Se il
riconoscimento e’ negato perche’ la sentenza di condanna deve essere
eseguita in un altro Stato membro, la medesima e’ trasmessa, anche
tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione
ritenuto competente.

Art. 13

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di
condanna in uno dei seguenti casi:
a) se non sussiste una o piu’ delle condizioni di cui agli
articoli 10, commi 1 e 2, e 11;
b) se il certificato e’ incompleto o non corrisponde
manifestamente alla sentenza di condanna e non e’ stato completato o
corretto entro il termine fissato ai sensi dell’articolo 12, comma 3;
c) se risulta che la persona condannata e’ stata giudicata in via
definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione
europea purche’, in caso di condanna, la pena sia stata gia’ eseguita
ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu’ essere
eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
d) se i fatti per i quali la trasmissione dall’estero e’ stata
chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia gia’ verificata
la prescrizione del reato o della pena;
e) se e’ stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
e) se la pena e’ prescritta secondo la legge italiana;
f) se sussiste una causa di immunita’ riconosciuta
dall’ordinamento italiano che rende impossibile l’esecuzione della
pena;
g) se la pena e’ stata irrogata nei confronti di una persona che,
alla data di commissione del fatto, non era imputabile per eta’
secondo la legge italiana;
h) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte
del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 12, la durata
della pena ancora da scontare e’ inferiore a sei mesi;
i) se la sentenza di condanna e’ stata pronunciata in contumacia,
a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
l) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul
riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall’autorita’
giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a
un procedimento penale o di privarla della liberta’ personale, per un
reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di
condanna e diverso da quello per cui la trasmissione e’ avvenuta;
m) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o
psichiatrico o altra misura privativa della liberta’ personale
incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato,
salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5;
n) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla
legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte
all’interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo
equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed
n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il
riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia,
l’autorita’ competente dello Stato di emissione e richiede ogni
informazione utile alla decisione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alla sentenza con cui e’ applicata una
misura di sicurezza.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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