REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La presente legge disciplina, nell’ambito di un’equilibrata
fruizione dell’ambiente montano a garanzia di una maggiore sicurezza
per i suoi frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli
alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro che
frequentano la montagna a scopo ricreativo, sportivo, culturale e di
studio.
2. La legge disciplina, altresi’, le diverse forme di
organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.
3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno, funzionamento e
sviluppo delle strutture ricettive alpinistiche anche mediante forme
di finanziamento.

Art. 2

Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche

1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate in:
a) rifugi escursionistici;
b) rifugi alpini;
c) rifugi non gestiti;
d) bivacchi fissi.
2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture idonee ad
offrire, mediante gestore, accoglienza e ristoro agli utenti della
montagna, situate in zone montane raggiungibili attraverso strade
aperte al traffico ordinario, impianti di risalita a fune o a
cremagliera.
3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in luoghi
idonei a costituire basi di appoggio per l’attivita’ alpinistica,
predisposte ed organizzate per fornire, mediante gestore,
ospitalita’, sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non
raggiungibili in nessun periodo dell’anno attraverso strade aperte al
traffico ordinario o attraverso linee funiviarie in servizio
pubblico, fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in muratura
ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite ne’ custodite,
chiuse ma fruibili dagli utenti della montagna mediante reperimento
delle chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il
pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti da parte dei
fruitori, nonche’ dotate di servizi igienici interni ovvero collocati
nelle pertinenze della struttura.
5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in luoghi di
montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli
utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un
ricovero di fortuna.

Art. 3

Caratteristiche e dotazioni essenziali
delle strutture ricettive alpinistiche

1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere dotazioni
e caratteristiche igienico-sanitarie atte al ricovero e al
pernottamento degli ospiti.
2. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari
sono individuati con il regolamento di attuazione di cui all’articolo
17.

Art. 4 Adempimenti amministrativi per l’esercizio dell’attivita’ di gestione 1. L’esercizio dell’attivita’ di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, ad eccezione delle strutture non gestite e dei bivacchi fissi, e’ subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attivita’, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivita’ ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura previsti dalla normativa vigente. 3. Nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1, corredata da una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati, in particolare, l’altitudine della localita’, la tipologia di costruzione, le vie d’accesso, la capacita’ ricettiva, i periodi di apertura, le tariffe per il vitto ed il pernottamento. 4. L’ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di rifugi con custodia o gestore, nella dichiarazione di inizio attivita’ individuano il nominativo del custode o del gestore, che sottoscrive la dichiarazione per accettazione. 5. L’attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non gestito e’ subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al comune competente per territorio. 6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1, verifica la correttezza formale nonche’ la veridicita’ dei requisiti e delle informazioni rese nella dichiarazione medesima e nella relativa documentazione allegata e ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’azienda sanitaria locale (ASL), nonche’, a fini informativi, alla provincia ed all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio. 7. Il comune predispone e conserva un registro aggiornato delle dichiarazioni di inizio attivita’, pubblicamente consultabile. 8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita’ indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e’ comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 6.

Art. 5

Adempimenti in materia di rilevazione
dei dati sul movimento turistico

1. I soggetti titolari delle strutture ricettive alpinistiche,
escluse le strutture non gestite, trasmettono mensilmente alla
provincia territorialmente competente i dati e le notizie relative
alla rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
secondo quanto stabilito dall’articolo 5-bis della legge regionale 5
marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica. Ordinamento
e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed
industria alberghiera), come inserito dall’articolo 1 della legge
regionale 2 luglio 2003, n. 15, nel rispetto della direttiva 95/57/CE
del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati
statistici nel settore del turismo e del decreto legislativo 6
novembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 40).

Art. 6

Gestione delle strutture ricettive alpinistiche
e requisiti del gestore

1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica e’
esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di
gestione. Se il proprietario ovvero il titolare del contratto di
gestione sono una persona giuridica, il gestore e’ colui che e’
designato quale responsabile del rifugio e il cui nominativo e’
inserito nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo
4, comma 4.
2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l’attivita’ di
custode e di gestore delle strutture ricettive alpinistiche sono
individuati con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.

Art. 7 Periodi di apertura delle strutture ricettive alpinistiche 1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi. 2. Il gestore, sentita la proprieta’, se titolare di un contratto di gestione, ha facolta’ di determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a quelli indicati nel comma 1, previa segnalazione alla provincia, al comune e all’ATL territorialmente competenti.

Art. 8

Finanziamenti

1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari di un
contratto di gestione delle strutture ricettive alpinistiche e sono
soggetti residenti o con domicilio fiscale nel proprio territorio,
eroga fmanziamenti per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e
straordinaria manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi
alpini e dei bivacchi;
b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere
complementari o comunque necessarie al funzionamento regolare e alla
manutenzione dei rifugi escursionistici, dei rifugi alpini e dei
bivacchi;
c) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti di
energia alternativa rinnovabile e biocompatibile;
d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di
attrezzature.
2. I finanziamenti, con priorita’ alle problematiche di carattere
ambientale ed energetico, sono subordinati alla condizione che i
beneficiari non siano destinatari di altre agevolazioni previste da
normative statali o comunitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di programmi annuali
di intervento:
a) gli indirizzi programmatici e le linee operative relativi
alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario
di cui al comma 1;
b) la priorita’ nella concessione delle agevolazioni, riferita
alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilita’ economica e
strategica delle stesse;
c) i requisiti di accesso e i criteri per la determinazione
delle spese ammissibili;
d) i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi
accordabili
e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.
4. La Giunta regionale ha facolta’ di prevedere, attraverso
opportune forme di sostegno finanziario, azioni volte alla
realizzazione ed esecuzione di trasporti in quota, per il
rifornimento delle strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti
a valle.
5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative informative,
editoriali e divulgative per sostenere la fruizione e la conoscenza
delle strutture ricettive alpinistiche.

Art. 9

Funzioni di vigilanza

1. Ferme restando le competenze dell’autorita’ di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza
delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di
attuazione di cui all’articolo 17, sono esercitate dal comune su cui
insiste la struttura ricettiva alpinistica nonche’, per l’osservanza
degli obblighi relativi alle comunicazioni dei flussi turistici,
dalla provincia territorialmente competente.

Art. 10 Sospensione e cessazione dell’attivita’ delle strutture ricettive alpinistiche 1. L’esercizio di una delle attivita’ di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attivita’, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11, la cessazione dell’attivita’ medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o piu’ condizioni che hanno legittimato l’esercizio dell’attivita’, il comune, o altra autorita’ competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell’esercizio dell’attivita’ fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune, o altra autorita’ competente, ordina la cessazione dell’attivita’. 4. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l’ATL competente per territorio. 5. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attivita’ deve darne preventivo o, qualora cio’ non fosse possibile, contestuale avviso al comune. 6. Il periodo di sospensione temporanea dell’attivita’ non puo’ superare i centottanta giorni, prorogabili dal comune per fondati motivi di altri centottanta giorni; decorso tale termine l’attivita’ si intende definitivamente cessata.

Art. 11 Irregolarita’ nella gestione delle strutture ricettive alpinistiche 1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive alpinistiche senza aver ottemperato agli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 4 e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro. 2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica, in violazione dell’articolo 4, comma 8, ovvero dell’obbligo di fornire, entro i termini previsti, le necessarie comunicazioni sulla variazione dell’attivita’, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro. 3. Il superamento della capacita’ ricettiva consentita per le strutture ricettive alpinistiche di cui all’allegato B della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come sostituito da ultimo dall’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15, fatto salvo il caso di necessita’ per i rifugi alpini, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro. 4. Il superamento della capacita’ ricettiva prevista per le strutture ricettive alpinistiche dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.

Art. 12 Irregolarita’ nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche 1. Per le irregolarita’ nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alpinistiche si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita’ dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

Art. 13 Irregolarita’ nella rilevazione dei dati sul movimento turistico 1. Il titolare di una delle strutture ricettive alpinistiche che non fornisca, laddove previsto, ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti della struttura medesima e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro.

Art. 14 Rivalutazione degli importi delle sanzioni 1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d’inflazione programmato risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato.

Art. 15

Applicazione delle sanzioni

1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui agli articoli 11 e 12 sono di
competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura
ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi proventi.
2. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13 sono demandate alla
provincia che provvede all’introito dei relativi proventi.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *