REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n. 56 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 22 del 25 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

Finalita’ ed ambito di applicazione della legge

1. In attuazione dei principi e nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni indicati nella legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni ed integrazioni, la Regione stabilisce norme generali
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
2. La presente legge riconosce e promuove il contraddittorio e la
partecipazione collaborativa dei cittadini all’attivita’
amministrativa, nonche’ l’accesso ai relativi documenti e stabilisce
obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Le norme della presente legge sono applicate
dall’Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali o
dipendenti, nonche’ da altri soggetti privati, limitatamente
all’espletamento di funzioni amministrative per conto della Regione o
dei suoi enti.
4. In coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 17
agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio
regionale – Assemblea legislativa della Liguria) e successive
modificazioni ed integrazioni, il Consiglio regionale – Assemblea
legislativa, nell’esercizio della propria autonomia, adotta i
necessari provvedimenti per l’attuazione delle disposizioni della
presente legge per quanto di
propria competenza.

Art. 2

Principi generali

1. L’attivita’ amministrativa della Regione, nel perseguimento
dei fini determinati dalla legge, e’ retta da criteri di
economicita’, efficacia, imparzialita’, democraticita’, pubblicita’,
proporzionalita’ e trasparenza.
2. La Regione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce utilizzando strumenti del diritto privato, salvo che la legge
disponga diversamente.
3. In sede di revisione della disciplina dei singoli procedimenti
la Regione persegue obiettivi di:
a) semplificazione, snellimento delle procedure e degli
adempimenti istruttori, promuovendo la massima applicazione degli
istituti previsti dalla legge a tali fini;
b) trasparenza, massima partecipazione e coinvolgimento dei
soggetti interessati al procedimento, al fine di garantire il
rispetto degli interessi coinvolti;
c) proporzionalita’, al fine del perseguimento dell’interesse
pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessi dei
privati per evitare o ridurre al minimo indispensabile le limitazioni
alle liberta’ degli interessati, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
4. Il procedimento amministrativo non puo’ essere aggravato o
ritardato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli
interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai
sensi dell’articolo 10.

Art. 3 Uso della telematica 1. Per conseguire maggiore efficienza e obiettivi di semplificazione nella propria attivita’, l’Amministrazione si avvale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l’uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. La Regione favorisce l’uso di strumenti telematici con particolare riferimento all’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni fra le proprie strutture.

Art. 4

Obbligo di adozione del provvedimento espresso e di comunicazione ai
destinatari

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero il procedimento debba essere iniziato d’ufficio,
l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso.
2. Al destinatario deve essere comunicato il provvedimento
conclusivo del procedimento.
3. In ogni atto comunicato al destinatario sono indicati il
termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere.

Art. 5

Obbligo di motivazione

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato. La motivazione indica i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
2. La motivazione non e’ richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell’Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con
la comunicazione di quest’ultima e’ indicato e reso disponibile anche
l’atto a cui essa si richiama.

Art. 6

Criteri per l’adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi
economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad
enti pubblici e privati e’ subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere
generale, di appositi criteri e modalita’ da parte della Giunta
regionale, ove non siano gia’ stabiliti dalla legge o da
deliberazioni consiliari.
2. L’osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare nei
singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

Art. 7

Termini del procedimento

1. Qualora non sia diversamente stabilito da disposizioni di
legge, o non sia stato individuato ai sensi del comma 2, il termine
per la conclusione del procedimento e’ di trenta giorni.
2. Con regolamento sono definiti i termini, non previsti da
disposizioni di legge e superiori a trenta giorni, entro i quali
devono concludersi i singoli procedimenti; al fine di garantire la
piu’ sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della
complessita’ dello stesso, i termini di cui al presente comma non
possono superare i novanta giorni, salvo quanto stabilito al comma 3.
3. Il termine del procedimento puo’ essere stabilito entro il
limite massimo di centottanta giorni, in presenza di casi
specificamente individuati, tenuto conto della sostenibilita’ dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della
natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare
complessita’ del procedimento.
4. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine
decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema di
Protocollo informatico della struttura. Qualora l’iniziativa che apre
il procedimento sia d’ufficio, il termine decorre dal compimento del
primo atto d’impulso.

Art. 8 Sospensione dei termini 1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti si intendono sospesi: a) in pendenza dei termini per l’acquisizione di informazioni e certificazioni concernenti fatti, stati e qualita’ non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; b) in pendenza dell’adozione e della trasmissione alla Regione di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri e valutazioni tecniche, di enti o di organi esterni, allorche’ tali atti o provvedimenti costituiscano fasi del procedimento amministrativo. 2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 e’ comunicata all’interessato contestualmente alla richiesta degli atti, pareri o documenti.

Art. 9 Individuazione delle unita’ organizzative responsabili del singolo procedimento 1. Le unita’ organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche’ dell’adozione o della promozione del provvedimento sono le strutture individuate dalla Giunta regionale mediante gli atti adottati per la definizione dell’assetto organizzativo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 Responsabile del procedimento 1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a se’ o ad altro dipendente, in relazione alla rilevanza dell’istruttoria ed al carico di lavoro, la responsabilita’ dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, e’ considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura. 3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, la responsabilita’ decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo informatico della struttura per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi. 4. Per i procedimenti ad iniziativa d’ufficio, la responsabilita’ decorre dal momento in cui si verifica il fatto previsto dalla normativa ovvero dal primo atto d’impulso per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi.

Art. 11

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita’,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l’emanazione del provvedimento;
b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, puo’ chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo’ esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all’articolo 19;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 17, comma
2, e dall’articolo 22;
f) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e
sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di
cui all’articolo 7, adottando, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all’organo
competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
non puo’ discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.

Art. 12

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita’ del procedimento, il
responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione,
comunica, con le modalita’ previste dall’articolo 13, l’avvio del
procedimento ai soggetti indicati ai commi 2 e 3.
2. La comunicazione e’ trasmessa ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
3. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui
al comma 1, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l’Amministrazione e’ tenuta a fornire loro
notizia dell’inizio del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento ha facolta’, previa
motivazione da inserire agli atti, di dare inizio all’istruttoria e,
se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima
dell’effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo
qualora cio’ si renda necessario per la salvaguardia dell’interesse
pubblico.

Art. 13

Modalita’ e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
personale ai soggetti di cui all’articolo 12 dell’avvio del
procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione deve indicare:
a) la struttura competente e il dipendente responsabile del
procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) la struttura presso cui e’ possibile prendere visione degli
atti;
d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i
rimedi in caso di inerzia dell’Amministrazione;
e) la data di presentazione dell’istanza, nei procedimenti
avviati ad istanza di parte.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il
responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di
cui al comma 2 mediante forme di pubblicita’ idonee stabilite volta
per volta dall’Amministrazione.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo’
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione e’ prevista.

Art. 14

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti.
2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali.

Art. 15 Intervento nel procedimento 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta’ di intervenire nel procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento o di quello fissato per la proposta della Giunta regionale nel procedimento di competenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, sempre che il procedimento stesso non si sia gia’ concluso.

Art. 16

Diritti dei soggetti interessati

1. I soggetti di cui all’articolo 12 e quelli intervenuti ai
sensi dell’articolo 15 hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi
di esclusione previsti dall’articolo 24 della l. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) presentare memorie scritte e documenti entro il termine di
cui all’articolo 15.
2. L’Amministrazione regionale ha l’obbligo di valutare le
memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini
di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del
provvedimento finale, dando motivazione del loro accoglimento o della
loro reiezione.

Art. 17

Accordi con gli interessati

1. Le proposte e le osservazioni presentate a norma dell’articolo
16, comma 1, lettera b), ove non siano di pregiudizio ai diritti dei
terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli
interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo’ predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena
di nullita’, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto,
i principi generali in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
4. Per l’Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte
dal dirigente della struttura competente per materia.
5. Gli accordi sono approvati dall’organo competente nelle forme
previste per il provvedimento finale e soggiacciono ai controlli
previsti per quest’ultimo.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l’Amministrazione regionale puo’ recedere unilateralmente
dall’accordo di cui al comma 1, salvo l’obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
7. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo si applica
l’articolo 11, comma 5, della l. 241/1990 e successive modificazioni
e integrazioni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *