REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 28 Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50
del 14 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1

F i n a l i t a’

1. La presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo
sostenibile, le attivita’ di utilizzo e valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della
sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza
degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti
minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini produttivi, di
ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.
2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) individuazione e censimento dei siti minerari dismessi,
compresi i compendi immobiliari al servizio delle attivita’ minerarie
cessate o in fase di dismissione;
b) definizione delle necessita’ di tutela a fini di sicurezza
dei siti minerari e dei relativi compendi pertinenziali;
c) individuazione e programmazione degli interventi di messa in
sicurezza statica e di recupero ambientale, tenendo conto delle
specificita’ dei siti minerari dismessi;
d) definizione delle possibilita’ di riutilizzo a fini
produttivi, diversi da quelli minerari, strettamente finalizzati alla
valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali
e sociali, nel rispetto delle necessita’ di conservazione e di tutela
delle strutture interessate;
e) previsione e promozione delle attivita’ integrate di
sfruttamento e valorizzazione delle miniere in esercizio che
presentino cantieri dismessi;
f) semplificazione dei procedimenti amministrativi per
l’autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel
rispetto della normativa statale;
g) conservazione del paesaggio culturale e dei valori antropici
delle passate attivita’ minerarie;
h) programmazione delle attivita’ di valorizzazione dei siti
minerari dismessi, prevedendo lo sviluppo integrato dei piu’
significativi comprensori minerari regionali;
i) promozione e incentivazione delle attivita’ di ricerca
scientifica per le scienze minerarie all’interno dei sotterranei
dismessi, in accordo con il sistema universitario regionale;
j) qualificazione degli operatori interessati agli interventi
di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali,
culturali, tecniche, gestionali e di sicurezza;
k) incentivazione delle attivita’ di utilizzo e valorizzazione
del patrimonio minerario dismesso.

Art. 2

Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso

1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma
regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di
tutti i soggetti istituzionali.
2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per
lo sviluppo delle attivita’ condotte dagli enti locali e dalle
autonomie funzionali per l’attuazione degli obiettivi di cui all’art.
1, comma 2.
3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realta’ e
attivita’ di valorizzazione gia’ avviate, delle necessita’ di
sviluppo delle attivita’ minerarie in esercizio, della salvaguardia
dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilita’ di
ripresa produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale che acquisisce il parere del Comitato consultivo di cui
all’art. 7, il programma regionale per una durata almeno
quinquennale, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e
dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello
Stato, nonche’ delle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo
sostenibile.
5. Il programma regionale puo’ essere modificato o integrato per
recepire nuove o differenti proposte o opportunita’ di valorizzazione
con la procedura di cui al comma 4.
6. La Regione incentiva, con lo strumento dell’accordo di
programma, l’attuazione del programma regionale.

Art. 3 Parchi geominerari 1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attivita’ minerarie dismesse secondo principi di unitarieta’ delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialita’ di valorizzazione coordinata con interventi pubblico-privato. 2. All’interno del parco geominerario e’ prevista una graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorita’ per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attivita’ minerarie. 3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attivita’ minerarie dismesse all’interno del parco minerario. 4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell’ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato. 5. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l’esercizio coordinato ed integrato delle attivita’ minerarie in esercizio e delle attivita’ di valorizzazione delle miniere dismesse all’interno dei parchi minerari, anche con riferimento alle attivita’ di valorizzazione condotte in cantieri dismessi di miniere in esercizio, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato. 6. L’utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative al patrimonio minerario dismesso all’interno dei parchi minerari e’ subordinato a parere favorevole regionale, a seguito di verifica circa l’insussistenza dell’interesse minerario.

Art. 4

Operatori per l’attivita’ di valorizzazione
del patrimonio minerario dismesso

1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio,
con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente,
sono accreditati gli operatori la cui attivita’ sia finalizzata alla
messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini
turistici, culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni
dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere
dismesse.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver
sviluppato interventi coerenti con tali attivita’, di possedere la
capacita’ tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali
finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato
esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia
mineraria dei luoghi. A tali operatori accreditati e’ riconosciuto il
ruolo di attuatori degli interventi previsti all’interno dei parchi
geominerari dal programma regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i
requisiti degli operatori e le modalita’ necessarie per ottenere
l’accreditamento di cui al comma 1.

Art. 5 Catasto delle miniere dismesse 1. E’ costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il catasto delle miniere dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonche’ per necessita’ di recupero morfologico e ambientale. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita’ per la costituzione e l’aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o abbandonate. Per la gestione del catasto stesso la Giunta regionale puo’ avvalersi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o di un altro soggetto del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita’ della Regione – Collegato 2007).

Art. 6 Autorizzazione 1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all’interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere. 2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale. 3. La concessione mineraria puo’ essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. In sede di valutazione della capacita’ tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilita’ del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attivita’ di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento. 4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalita’ per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2. 5. Alle attivita’ di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

Art. 7 Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso 1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato comitato, per l’espressione di pareri relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e la formulazione di proposte relative alle attivita’ di valorizzazione. 2. Il comitato di cui al comma 1 e’ costituito con decreto del direttore della Direzione generale regionale competente in materia di miniere all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per l’intera durata della stessa. 3. Sono componenti del comitato: a) il direttore della Direzione generale regionale competente in materia di miniere o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante della Direzione generale regionale competente in materia di miniere; c) un rappresentante della Direzione generale regionale competente in materia di territorio; d) un rappresentante della Direzione generale regionale competente in materia di cultura; e) un rappresentante dell’ANCI; f) un rappresentante dell’UPL; g) un rappresentante dell’UNCEM; h) due rappresentanti degli operatori del settore. 4. La partecipazione ai lavori del Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 8 Vigilanza e sanzioni 1. La vigilanza sulla conformita’ degli interventi di cui all’art. 6, comma 2, e’ esercitata dalla struttura regionale competente in materia di miniere. 2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformita’ dell’autorizzazione di cui all’art. 6, comma 2, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’art. 3, comma 5, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Gli esercenti le attivita’ di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, gia’ avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del regolamento regionale di cui all’art. 6, comma 4. 3. In fase di prima attuazione il Comitato di cui all’art. 7 e’ costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Alle spese per l’incentivazione degli accordi di programma di
cui all’art. 2, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti
nei singoli esercizi finanziari alla UPB 6.4.2.3.145 «Risorse
minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale» del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a
legislazione vigente 2009-2011.
2. Le entrate di competenza della Regione derivanti dalle
sanzioni di cui all’art. 9 «Vigilanza e sanzioni», sono introitate
sull’UPB 3.4.10 «Introiti diversi».
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Lombarda.
Milano, 10 dicembre 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/915 del
1° dicembre 2009).
(Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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