REGIONE LOMBARDIA REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2009, n. 6

Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 «Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51
del 21 dicembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E m a n a

il seguente regolamento regionale:
Art. 1
1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e
tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della
legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello
sport e delle professioni sportive in Lombardia») sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’art. 5, le parole: «del corso di cui
all’art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di cui
all’art. 6»;
b) il comma 2 dell’art. 6 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ciascun corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta ore
di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica,
didattica, teorico-culturale e fasi di tirocinio di venti ore presso
scuole di sci della Regione. Le ore di insegnamento sono ridotte a
duecento qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci gia’
iscritti all’albo, finalizzati all’ottenimento di una ulteriore
abilitazione.»;
c) il primo e il secondo periodo del comma 4 dell’art. 6 sono
sostituiti dal seguente:
«4. La direzione generale regionale competente in materia di
sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di
sci, organizza le prove attitudinali per l’ammissione ai corsi,
distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi alle
sottocommissioni di cui all’art. 9, comma 4.»;
d) al terzo periodo del comma 4 dell’art. 6, le parole: «della
preselezione e» sono soppresse;
e) al comma 5 dell’art. 6, le parole: «alla preselezione di cui
al comma 4 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per
il suo espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle prove
attitudinali almeno quarantacinque giorni prima della data fissata
per il loro espletamento.»;
f) il comma 6 dell’art. 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. I presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 9, comma
4, dispongono l’inizio dello svolgimento delle prove attitudinali
dopo aver acquisito, da parte di due maestri di sci designati dal
relativo collegio, una dichiarazione di idoneita’ della pista e del
campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Gli stessi
maestri di sci vigilano affinche’ le condizioni di idoneita’ e
sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove; dell’assenza
di tali condizioni danno immediata comunicazione ai presidenti, che
sospendono o rinviano le prove.»;
g) al comma 2 dell’art. 7 sono soppresse le parole: «o delle
Olimpiadi o dei campionati mondiali, per la corrispondente
disciplina»;
h) dopo il comma 2 dell’art. 7 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi di
cui all’art. 6 per una determinata disciplina gli atleti che, nei
cinque anni precedenti la data d’inizio del corso, hanno ottenuto
piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi o ai campionati
mondiali, nonche’ i vincitori della coppa del mondo per la
corrispondente disciplina.»;
i) il comma 7 dell’art. 6 e’ abrogato;alla lettera a) del comma
1 dell’art. 8, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 6»;
j) al comma 2 dell’art. 8, le parole: «il corso di cui all’art.
6» sono sostituite dalle seguenti: «i corsi di cui all’art. 6»;
l) il comma 3 dell’art. 8 e’ sostituito dal seguente:
«3. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci
gia’ iscritti all’albo che, dopo aver frequentato il corso riservato
di cui all’art. 6, comma 2, sostengono gli esami al fine di
conseguire una ulteriore abilitazione.»;
m) dopo il comma 3 dell’art. 8 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il
giudizio finale in termini di idoneita’ o non idoneita’, con
decisione assunta a maggioranza; in caso di parita’ di voti, prevale
il voto del presidente. Il giudizio finale e’ espresso sulla base dei
risultati del percorso formativo deducibili dalla relazione scritta
dei docenti impegnati nel corso di formazione e sulla base dei
risultati delle prove d’esame.»;
«3-ter. Il candidato giudicato non idoneo puo’ essere ammesso a
nuovo esame, consistente nella ripetizione delle prove di cui al
comma 1, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame per
la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza
l’obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.»;
n) al primo periodo del comma 1 dell’art. 9, le parole: «per la
preselezione» e le parole: «in un momento precedente allo svolgimento
della preselezione» sono soppresse;
o) al comma 1 dell’art. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e possono essere riconfermate al massimo per ulteriori due
successive sessioni d’esame.»;
p) la lettera a) del comma 2 dell’art. 9 e’ sostituita dalla
seguente:
«a) un istruttore nazionale iscritto all’albo da almeno sette
anni, designato dalla FISI»;
q) dopo la lettera a) del comma 2 dell’art. 9 e’ inserita la
seguente:
«a-bis) un maestro di sci iscritto all’albo regionale da almeno
sette anni, abilitato nella disciplina di riferimento, designato dal
collegio regionale dei maestri di sci»;
r) la lettera b) del comma 2 dell’art. 9 e’ sostituita dalla
seguente:
«b) due maestri di sci, abilitati nella disciplina di
riferimento, di cui uno avente la direzione di una scuola di sci da
almeno due anni, individuati dal dirigente fra i maestri di sci
iscritti all’albo da almeno sette anni»;
s) alla lettera d) del comma 2 dell’art. 9, dopo le parole:
«dell’orientamento in montagna» sono inserite le seguenti: «di
nivolgia, valangologia e meteorologia alpina»;
t) le lettere e) ed f) del comma 2 dell’art. 9 sono soppresse;
u) il comma 3 dell’art. 9 e’ abrogato;
v) al comma 4 dell’art. 9, le parole: «da: a) tre istruttori
nazionali di cui al comma 2, lettera a); b) tre maestri di sci di cui
al comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’istruttore e dai maestri di sci di cui al comma 2, lettere a),
a-bis), e b).»;
w) al comma 3 dell’art. 10, le parole: «di cui al decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva
92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche’ della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania)»;
x) il comma 6 dell’art. 10 e’ sostituito dal seguente:
«6. L’esercizio occasionale della professione da parte dei
maestri di sci provenienti con loro allievi da altre regioni o
province autonome o da altri Stati e’ soggetto alle disposizioni di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007. Per
esercizio occasionale s’intende quello svolto per non piu’ di
quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di una stagione
sciistica.»;
y) al comma 1 dell’art. 13 le parole: «minimi e» sono soppresse
e le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;
z) dopo la lettera f) del comma 5 dell’art. 14 sono aggiunte le
seguenti:
«f-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle
polizze assicurative di cui agli articoli 4, comma 1, lettera f) e
16, comma 1, lettera g)»;
f-ter) stabilire le caratteristiche e le modalita’ d’uso del
distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di
sci.»;
aa) la lettera a) del comma 1 dell’art. 16 e’ soppressa;
bb) la lettera c) del comma 1 dell’art. 16 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su
base associativa fra piu’ maestri di sci preferibilmente operanti
nello stesso comprensorio sciistico»;
cc) alla lettera e) del comma 1 dell’art. 16, le parole:
«stazione sciistica» sono sostituite dalle seguenti: «comprensorio
sciistico»;
dd) al comma 4 dell’art. 16, le parole: «limitatamente
all’ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono
soppresse;
ee) al comma 3 dell’art. 20, le parole: «da tenersi in evidenza
nell’esercizio della professione» sono sostituite dalle seguenti: «da
tenere con se’ durante l’esercizio della professione, preferibilmente
in evidenza»;
ff) al comma 2 dell’art. 23, il primo periodo e’ soppresso;
gg) al comma 4 dell’art. 24 le parole: «di cui all’art. 23,
commi 3 e 4» sono soppresse;
hh) dopo il comma 4 dell’art. 24 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il
giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di
formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame, in termini
di idoneita’ o non idoneita’, con decisione assunta a maggioranza; in
caso di parita’ di voti, prevale il voto del presidente.
4-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di
cui al comma 2 puo’ essere ammesso a nuovo esame, consistente nella
ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale,
in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame
immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di
formazione.
4-quater. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di
cui al comma 3 puo’ essere ammesso a nuovo esame in occasione di una
delle due sessioni ordinarie d’esame immediatamente successive, senza
dover frequentare un nuovo corso di formazione.»;
ii) alla lettera a) del comma 2 dell’art. 25, le parole:
«mediante sorteggio» sono soppresse;
jj) alla lettera a) del comma 3 dell’art. 25, le parole: «guide
alpine e maestri» sono sostituite dalle seguenti: «guide
alpine-maestri»;
kk) al comma 3 dell’art. 26, le parole: «di cui al decreto
legislativo n. 319/1994» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
decreto legislativo n. 206/2007»;
ll) il comma 6 dell’art. 26 e’ sostituito dal seguente:
«6. L’esercizio occasionale della professione da parte delle
guide alpine provenienti con loro allievi da altre regioni o province
autonome o da altri Stati e’ soggetto alle disposizioni di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 206/2007. Per esercizio
occasionale s’intende quello svolto per non piu’ di quindici giorni,
anche non consecutivi, nell’arco di un anno.»;
mm) al comma 1 dell’art. 28, le parole: «minimi e» sono
soppresse;
nn) dopo la lettera i) del comma 5 dell’art. 29 sono inserite
le seguenti:
«i-bis) stabilire le caratteristiche e i massimali delle
polizze assicurative di cui agli articoli 21, comma 1, lettera f), e
31, comma 1, lettera f);
i-ter) stabilire le caratteristiche e le modalita’ d’uso del
distintivo di riconoscimento e della divisa degli iscritti.»;
oo) la lettera a) del comma 1 dell’art. 31 e’ soppressa;
pp) la lettera c) del comma 1 dell’art. 31 e’ sostituita dalla
seguente:
«c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su
base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di
alpinismo iscritte all’albo regionale, che preveda la ripartizione
dei proventi in ragione delle effettive prestazioni»;
qq) al comma 4 dell’art. 31, le parole: «limitatamente
all’ambito comunale» e le parole: «del comune medesimo» sono
soppresse;
rr) al comma 6 dell’art. 33, il primo periodo e’ soppresso;
ss) il comma 7 dell’art. 33 e’ sostituito dal seguente:
«7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque giorni, ha
contenuto teorico-pratico e prevede i seguenti insegnamenti:
normativa professionale e ambientale, cultura dell’alpinismo,
comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica,
zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in
montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata,
conduzione escursionistica, topografia e orientamento.»;
tt) dopo il comma 14 dell’art. 33 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. La commissione d’esame formula per ciascun candidato il
giudizio finale, sulla base dei risultati del percorso formativo
deducibili dalla relazione scritta dei docenti impegnati nel corso di
formazione e sulla base dei risultati delle prove d’esame, in termini
di idoneita’ o non idoneita’, con decisione assunta a maggioranza; in
caso di parita’ di voti, prevale il voto del presidente.»;
14-ter. Il candidato giudicato non idoneo in esito all’esame di
cui al comma 13 puo’ essere ammesso a nuovo esame, consistente nella
ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che della prova orale,
in occasione di una delle due sessioni ordinarie d’esame
immediatamente successive, senza dover frequentare un nuovo corso di
formazione.»;
uu) alla lettera f) del comma 1 dell’art. 47, le parole:
«oppure qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali ed
esercizio della corrispondente attivita’ da almeno cinque anni» e le
parole: «nel rispetto della legge regionale n. 95/1980» sono
soppresse;
vv) al comma 2 dell’art. 48, dopo le parole: «capacita’
scii-stiche» sono inserite le seguenti: «e sci alpinistiche»;
ww) il comma 4 dell’art. 48 e’ sostituito dal seguente:
«4. Il servizio di soccorso presta assistenza e soccorso
rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o in
zone adiacenti e le consegna agli ordinari servizi di soccorso con le
modalita’ e i mezzi di trasporto piu’ adeguati.»;
xx) al comma 3 dell’art. 58, le parole: «sussistano evidenti
rischi» sono sostituite dalle seguenti: «sussista pericolo».
Il presente regolamento regionale e’ pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
Milano, 18 dicembre 2009

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta del 18 novembre 2009 e approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 8/10784 del 16 dicembre 2009)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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