Cass. pen., sez. VI 20-02-2009 (10-02-2009), n. 7482 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Misure cautelari – Rimedi esperibili – Ricorso per cassazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il P.G., deducendo il difetto di competenza, ricorre contro l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale del riesame di Bolzano ha revocato la misura coercitiva della custodia in carcere, disposta dal Presidente della Corte d’Appello di Bolzano a carico di M. A. a seguito di mandato di arresto europeo nei suoi confronti.
2. Il ricorso è fondato.
Unico organo funzionalmente competente a decidere sui ricorsi contro le misure cautelari adottate nell’ambito del procedimento del mandato di arresto europeo è la Corte di Cassazione, come fatto palese dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, u.c. che richiama l’art. 719 c.p.p..
3. Ne deriva la conseguenza espressa nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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