Cass. pen., sez. VI 17-02-2009 (05-02-2009), n. 6878 Verifica del giudice – Oggetto – Presupposti per l’affermazione di responsabilità – Esclusione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Crotone, con ordinanza 9 maggio 2008, non convalidava l’arresto di F.S. eseguito dalla polizia giudiziaria per essere stato il F. colto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Rilevava il Tribunale che non era risultato che il F. avesse intenzione di opporsi all’intervento dei carabinieri e di resistere loro, così negando anche il fumus commissi delicti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone deducendo che il giudice a quo aveva esorbitato dai limiti stabiliti dalla legge in ordine alla legittimità dell’arresto quale condizione per la convalida.
Il ricorso è fondato.
3. In materia di arresto facoltativo in flagranza il giudice è tenuto ad effettuare il controllo, oltre che dei presupposti formali dell’arresto, anche delle condizioni di legittimità dell’arresto stesso, ex art. 381 c.p.p.; tra l’altro, attraverso l’arresto in flagranza, oltre a privarsi l’arrestato della libertà personale in ragione dell’evidenza della prova del fatto, si tende anche a rimuovere una situazione antigiuridica in atto.
Il controllo, dunque, che il giudice competente per la convalida dell’arresto è tenuto a compiere ai sensi dell’art. 391 c.p.p. deve limitarsi all’accertamento delle condizioni di legittimità dell’arresto stesso (quali la flagranza di reato nonchè i presupposti indicati dagli artt. 385 e 386 c.p.p.) ovviamente esercitando un potere di verifica non limitato alle allegazioni dei pubblici ufficiali che hanno proceduto all’arresto stesso, ma da estendere anche ad ulteriori allegazioni fornite dall’interessato o dal difensore dalle quali possa discendere – pure in relazione alla fattispecie ipotizzata al momento della privazione dello status libertatis – un accertamento di più ampio contesto circa l’operato della polizia giudiziaria e senza che, date le finalità ed i tempi della procedura in materia, operare alcuna attività di indagine su richiesta o indicazione della difesa (Sez. 6, 24 maggio 1996, Debiasi).
Quanto ai motivi del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell’arresto o del fermo, pare evidente che essi debbano limitarsi a censurare direttamente il processo logico seguito dal giudice per pervenire all’adozione del provvedimento, essendo sottratta al giudice di legittimità quella valutazione di merito circa le condizioni in presenza delle quali il fermo o l’arresto furono eseguiti dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, 28 gennaio 1999, Gervasoni).
4. A tale stregua, il ricorso del Pubblico ministero deve trovare accoglimento per l’erroneità dei criteri di accertamento della legittimità dell’arresto in flagranza utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari che, anzichè limitarsi a verificare l’operato dalla polizia giudiziaria in base ai modelli di riscontro sopra enunciati, si è esteso al controllo dei presupposti per l’affermazione di responsabilità. Un controllo che, per la complessità dei canoni di riferimento, non può che essere riservato al giudice della cognizione. Ciò anche considerando che l’art. 381 c.p.p., u.c., con lo stabilire che, in caso di reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, si procede all’arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che determinano la scelta, essendo sufficiente che l’autorità giudiziaria venga posta in grado di verificare dall’integrale contesto descrittivo che procede o segue la coercizione ovvero da atti ad esso complementari le ragioni che hanno determinato l’arresto e, quindi, l’osservanza dei parametri indicati da detta disposizione. Il tutto, del resto, conformemente alla natura non di provvedimento ma di atto materiale che contrassegna l’operazione della polizia giudiziaria (cfr. Sez. 6, 24 aprile 1991, Orlando).
5. L’ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata.
L’annullamento va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone giacchè, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto, il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla verifica della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 6, 11 luglio 2006, Adamo).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l’arresto è stato eseguito legittimamente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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