Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 5998 Minore infraquattordicenne – Sentenza di condanna passata in giudicato – Inesistenza giuridica – Declaratoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da B. V. e volta ad ottenere la continuazione in relazione a 32 sentenze di condanna contenute in un provvedimento di cumulo nonchè ad ottenere la declaratoria di non punibilità in relazione a due sentenze relative a reati da lui commessi quando non aveva ancora compiuto i 14 anni. Con istanza successiva chiedeva la riunione in continuazione delle condanne relative ai reati commessi tra l’ (OMISSIS) e le condanne relative ai reati commessi nel (OMISSIS), rilevando il suo stato di tossicodipendenza e l’identica natura dei reati commessi contro il patrimonio. Osservava che l’arco temporale era troppo ampio che non si trattava di identici reati contro il patrimonio, che lo stato di tossicodipendenza non era recente e che il condannato non aveva fornito alcuna prova decisiva per dimostrare di aver predisposto un preciso programma criminale in relazione al suo stato di tossicodipendente. In relazione alle due condanne pronunciate quando era non imputabile rilevava che il giudice dell’esecuzione non poteva intervenire su di esse perchè si era formato il giudicato.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo carenza e illogicità della motivazione sulla negata continuazione in quanto con la richiesta presentata successivamente, avente ad oggetto gruppi specifici di reato, l’unitarietà del disegno criminoso appariva evidente ed emergeva dal testo delle sentenze di condanna riguardanti fatti commessi per procurarsi sostanza stupefacente;
deduceva poi erronea applicazione della legge penale in quanto sentenze di condanna pronunciate nei confronti di persona non imputabile erano giuridicamente inesistenti per cui il giudice dell’esecuzione aveva l’obbligo di intervenire nonostante la formazione del giudicato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame.
La motivazione dell’ordinanza appare apodittica in relazione al rigetto della continuazione per i gruppi di sentenze individuate dal ricorrente nella seconda istanza presentata e cioè relativamente agli anni (OMISSIS), non potendo basarsi il rigetto sulla circostanza che l’accertata condizione di tossicodipendenza era risalente nel tempo, quando i reati erano proprio stati commessi 8 anni prima; nè poteva il tribunale esimersi dall’esaminare analiticamente i reati e le condotte contemplate nel primo gruppo di 8 sentenze e nel secondo di 6 sentenze, così come specificato nei motivi aggiunti.
Venendo alla questione prospettata dal ricorrente della possibilità di ottenere in sede esecutiva una pronuncia di non eseguibilità di sentenze di condanna pronunciate per fatti commessi quando era tredicenne, deve essere esaminata la questione della possibilità di considerare simili pronunce come inesistenti.
Un orientamento conforme a tale tesi si rinviene in due pronunce del giudice di legittimità (Sez. 5, 8 maggio 1998 n. 2874, rv. 211364 e Sez. 2, 20 novembre 1983 n. 3831, rv. 162332). Secondo la Suprema Corte se è vero che al giudice dell’esecuzione è consentito normalmente solo dichiarare ineseguibile la sentenza ovvero revocarla ai sensi degli artt. 669 e 673 c.p.p., mentre l’annullamento è riservato al giudice dell’impugnazione e rimane precluso dalla formazione del giudicato, pur tuttavia vi sono casi eccezionali costituiti dalla mancanza dei requisiti essenziali della sentenza, quali la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l’esternazione in forma scritta, l’adozione nei confronti di persona in vita e assoggettabile alla giurisdizione penale, l’applicazione di una pena illegale perchè più grave di quella prevista per legge, nei quali il giudice dell’esecuzione ha il potere – dovere di intervenire rilevando l’inesistenza giuridica della sentenza nonostante la formazione del giudicato. Nel caso di minore infraquattordicenne l’art. 97 c.p. afferma che non è assoggettabile alla giurisdizione penale e quindi la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti è giuridicamente inesistente.
Un orientamento diverso, espresso da Sez. 6, 10 settembre 1992 n. 3152, rv. 192067, afferma che non è proponibile un incidente di esecuzione avente ad oggetto censure sulla data di nascita del condannato, in quanto l’istituto processuale preposto alla valutazione di un "quid novi" ignorato dal giudice delle decisione è la revisione prevista dall’art. 629 c.p.p. e segg. che tra i casi in cui è consentita contempla l’erronea condanna di coloro che non erano imputabili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti (art. 630 c.p.p., lett. b).
Rileva il collegio che pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che il giudice dell’esecuzione ha il potere di togliere dall’ordinamento le sentenze qualificabili come inesistenti, è quindi sul concetto di inesistenza che deve puntarsi l’attenzione per verificare se è possibile considerare tale una sentenza emessa nei confronti di un soggetto non imputabile ex lege ai sensi dell’art. 97 c.p. Sul punto deve osservarsi che la situazione di colui che non ha compiuto i 14 anni al momento del fatto rende impossibile la costituzione ab initio di un valido rapporto processuale (Sez. 5, 7 aprile 1997 n. 1604, rv. 208250), per cui la pronuncia di una condanna in tali casi è paragonabile alla condanna pronunciata contro un soggetto inesistente (Sez. 5, 11 marzo 1994 n. 1471, rv. 198000), contro un soggetto che non era in vita al momento del fatto (Sez. 1, 19 marzo 1996 n. 1766, rv. 204616), o pronunciata da chi non aveva potere giurisdizionale penale (Sez. 2, 7 ottobre 1981 n. 1246, rv. 152080).
Tale conclusione è l’unica possibile in relazione al caso specifico sottoposto all’esame del collegio in quanto le due sentenze di condanna di cui si chiede l’ineseguibilità erano state pronunciate dal tribunale per i minori nonostante emergesse dalle stesse sentenze che l’imputato era infraquattordicenne; infatti riguardano reati commessi rispettivamente nel (OMISSIS), mentre era pacifico che l’imputato era nato nel (OMISSIS); quindi la richiesta del condannato non poteva che essere rivolta al giudice dell’esecuzione non avendo ad oggetto alcun quid novi rispetto agli elementi conosciuti al momento della decisione; quanto alla questione dell’ammissibilità del giudizio di revisione nel caso di condanna pronunciata nei confronti di soggetto che, dopo il passaggio in giudicato delle sentenza, propone la questione della mancanza del requisito della imputabilità, basandola su elementi nuovi, resta estranea al caso sottoposto all’esame del collegio e non può essere affrontato.
Pertanto l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio relativamente alle due sentenze pronunciate in relazione a reati commessi quando il condannato era infraquattordicenne perchè ineseguibili, con conseguente obbligo per il giudice dell’esecuzione di tenerne conto ai fini della determinazione delle pene da eseguire, e deve essere annullata con rinvio in relazione alla valutazione dell’esistenza dell’unicità del disegno criminoso in relazione ai due gruppi di sentenze individuate nella seconda istanza presentata al giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alle sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni di Roma nei confronti di B.V. in data 3/7/78, definitiva il 19/9/78, e in data 17/9/79 definitiva in data 21/3/80, che dichiara ineseguibili. Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla denegata continuazione e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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