Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 5995 Pene detentive brevi – Sospensione dell’esecuzione – Condannato in stato di custodia cautelare per un altro fatto – Operatività della sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la richiesta avanzata da F.M. di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla locale procura. Osservava che il condannato era detenuto sia per questo titolo definitivo sia in conseguenza dell’emissione di un’ordinanza di custodia in carcere, con la conseguenza che a lui non poteva applicarsi l’art. 656 c.p.p., comma 5, in quanto non si trovava in stato di libertà ed era del tutto irrilevante che il titolo per il quale era stato privato della libertà fosse un’ altra condanna definitiva o una custodia cautelare. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo erronea interpretazione della norma processuale in quanto la sospensione dell’esecuzione è vietata solo nel caso in cui il soggetto si trovi detenuto per la sentenza di condanna da eseguire in stato di custodia cautelare, o detenuto per scontare altra condanna definitiva, mentre nessun rilievo poteva essere dato ad uno stato di custodia cautelare per altro fatto, trattandosi di provvedimento di natura provvisoria che poteva venire meno anche nelle more di fissazione dell’udienza per decidere sulle misure alternative. La Corte rileva che sulla questione sottoposta all’esame sussiste un contrasto della giurisprudenza di legittimità; un primo orientamento afferma che la sospensione di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5, va disposta anche nei confronti di coloro si trovano in stato di custodia cautelare per altro fatto (Sez. 1^ 3 ottobre 2002 n. 38511, rv. 222530; Sez. 1^ 22 giugno 2004 n. 37174, rv. 230023); un secondo orientamento afferma, invece, che la sospensione non opera nei confronti di coloro che si trovino in carcere, o per espiazione di una pena definitiva o in stato di custodia cautelare per il medesimo fatto o per altro ( Sez. 5^ 2 marzo 2006 n. 12620, rv. 234547). Vi sono poi numerose decisioni del tutto uniformi che ritengono che, comunque, il giudice dell’esecuzione debba pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per beneficiare delle misure alternative, visto che lo stato detentivo incide solo sulla eseguibilità pratica della misura che dovrà essere postergata alla cessazione della custodia cautelare.
Il collegio ritiene più conforme allo spirito della legge il primo orientamento alla luce della L. n. 165 del 1998 che ha modificato l’art. 656 c.p.p., proprio allo scopo di ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane ampliando l’accesso alle misure alternative ed evitando l’obbligatorio, fino a quel momento, passaggio in carcere prima di accedervi. Tra i presupposti di operatività della sospensione vi è la condizione che il condannato non si trovi in carcere per lo stesso fatto per cui deve disporsi l’esecuzione, ancora in conseguenza di un provvedimento cautelare, o non si trovi già in carcere per scontare altra condanna definitiva. Lo stato detentivo conseguente a misura cautelare per altro fatto non può in alcun modo riverberarsi sul dovere di disporre la sospensione dell’esecuzione per il suo carattere provvisorio e per l’essere collegato a esigenze inerenti a quel procedimento in corso. Conferma a tale interpretazione si ricava dall’art. 656 c.p.p., comma 10, che prevede l’obbligo di sospensione anche nel caso in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per lo stesso fatto per il quale deve iniziare l’esecuzione, norma che non avrebbe senso se in presenza di uno stato di custodia cautelare non si dovesse mai sospendere l’esecuzione. L’ordinanza deve quindi essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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