Cass. pen., sez. I 27-01-2009 (16-01-2009), n. 3752 Remissione del debito – Condizioni per la concessione – Condannato già detenuto – Accertamento della regolarità della condotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Il 30 aprile 2008 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di remissione del debito avanzata da B.M. in relazione alla sentenza emessa il 10 luglio 2003 dalla Corte d’appello di Venezia, ritenendo insussistenti i presupposti della regolare condotta e della disagiate condizioni economiche.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente B., il quale lamenta violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 (testo unico in materia di spese di giustizia), che ha abrogato l’art. 56 dell’ordinamento penitenziario, i presupposti per la remissione del debito sono costituiti dalle disagiate economiche e dalla regolare condotta tenuta dal soggetto.
La norma distingue tra l’ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel secondo, a quella tenuta in istituto, sempre valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 – ter dell’ordinamento penitenziario.
Questa Corte, coerentemente con tale impostazione, ha affermato che, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, la condotta regolare va verificata con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, valutata secondo i parametri di cui all’art. 30 – ter dell’ordinamento penitenziario, non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati (Cass. Sez. 1^, 10 luglio 2003, n. 29193, rv. 224899; Cass. Sez. 1^, 16 maggio 2000, n. 00779, rv.
216079; Cass. Sez. 1^, 8 gennaio 2003, n. 00204, rv. 222809).
2. Nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza di Venezia, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e fondata sul puntuale esame delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ha respinto l’istanza, valutando insussistente il requisito della regolare condotta, in quanto B., durante il periodo di detenzione, non ha sempre mantenuto una condotta regolare (come comprovato dal parziale rigetto della domanda di liberazione anticipata), avendo avuto un’accesa lite con un altro detenuto.
Il provvedimento impugnato ha altresì argomentato, sulla base della documentazione acquisita e degli accertamenti svolti – costituenti circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – l’insussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche, tenuto conto dei redditi accertati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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