Cass. pen., sez. VI 21-01-2009 (08-01-2009), n. 2721 Pluralità di reati contestati – Custodia che deve protrarsi per la fattispecie più grave – Interesse ad ottenere il provvedimento di scarcerazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha respinto l’appello proposto avverso la reiezione della richiesta di scarcerazione dei termini massimi di fase.
Deduce che:
– illegittimamente si è fatto riferimento al "raddoppio" dei termini di cui all’art. 304 c.p.p., comma 6, posto che il decorso del termine di fase era stato dedotto con riguardo alla fase del dibattimento, laddove la regressione del procedimento si era verificata verso la fase delle indagini preliminari;
– illegittimamente si è negato l’interesse a una pronuncia favorevole relativamente ai reati minori nel presupposto del mantenimento dello stato di restrizione per la fattispecie più grave.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, in quanto:
– legittimamente si è fatto riferimento al "raddoppio" dei termini di cui all’art. 304 c.p.p., comma 6, inerenti alla fase del dibattimento, posto che è in relazione a tale fase che, a seguito della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, era stato dedotto (una volta che il processo era ritornato alla fase dibattimentale) il decorso dei termini;
– legittimamente si è negato l’interesse a una pronuncia relativamente ai reati minori, nel presupposto del mantenimento dello stato di restrizione per la fattispecie più grave (cfr. Cass. 30.06.1997, Ferrara; 13.11.1996, Meli; 22.01.1992, Valentini); nè in ricorso è stato prospettata in concreto l’esistenza di un interesse "attuale" a tale pronuncia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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