Cass. pen., sez. I 21-01-2009 (09-01-2009), n. 2483 Presenza di due diversi motivi di inammissibilità – Rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse – Prevalenza della carenza di interesse

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con provvedimento in data 30.1.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria rigettava la istanza presentata da L.V. diretta ad ottenere la applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario in relazione alla pena residua di sei mesi di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte di Appello in data 18.5.2004.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il condannato personalmente con atto depositato in data 20.2.2008 lamentando il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Successivamente il condannato ha comunicato, con dichiarazione personale in data 10.10.2008, di rinunciare al ricorso avendo terminato nel frattempo di espiare la pena.
In presenza di due motivi di inammissibilità (la rinuncia al ricorso e la sopravvenuta carenza di interesse avendo nel frattempo il condannato finito di scontare la pena in relazione alla quale aveva chiesto il beneficio penitenziario) deve essere scelta la formula di inammissibilità più favorevole al ricorrente e cioè quella della mancanza di interesse per fatto sopravvenuto (art. 591 c.p.p., lett. a) ed a lui non imputabile che, in difetto di una sostanziale soccombenza, non comporta la condanna al pagamento delle spese (v.
Cass. 29.9.1994, Bruzzise).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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