Cass. pen., sez. VI 30-01-2009 (28-01-2009), n. 4302 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Informazioni e accertamenti integrativi – Mancata acquisizione nel termine fissato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale Distrettuale di Gliwice (Polonia) in data 15 settembre 2008 ha emesso a carico di K.R. un mandato di arresto europeo per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale Circondariale di (OMISSIS) in data 10 settembre 2004.
Dal tenore del mandato risulta:
a) che il K. è stato dichiarato responsabile del reato previsto e punito dall’art. 284, p. 2 e art. 12 codice penale polacco, per "aver sottratto, nel periodo dal (OMISSIS) a (OMISSIS), agendo a brevi intervalli di tempo con l’intenzione precedentemente presa ed essendo un dipendente autorizzato al ritiro del denaro per la merce consegnata, la somme di denaro trasmessegli da (OMISSIS) per l’importo totale di 5.114,13 pin, recando pregiudizio a (OMISSIS)";
b)che per tale fatto-reato il ricorrente è stato condannato, dal Tribunale Circondariale di (OMISSIS), alla pena di mesi dieci della privazione della libertà e la condanna è stata condizionalmente sospesa per anni due;
c) che con successiva decisione, in data 19 giugno 2006, il Tribunale Circondariale di (OMISSIS) ha ordinato l’esecuzione della pena della perdita della libertà per la durata di mesi dieci, perchè il condannato non aveva adempiuto agli obblighi impostigli.
Il ricorrente è stato arrestato il giorno 6 novembre 2008; l’arresto è stato convalidato con ordinanza 8 novembre 2008 ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere:
l’interessato, sentito ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 10 non ha prestato il consenso alla consegna.
La Corte, respinta la richiesta di revoca della misura cautelare, all’udienza del 18 dicembre 2008 ha disposto l’acquisizione della sentenza emessa dal Tribunale Circondariale di (OMISSIS), in data 10 settembre 2004, e della decisione emessa dal medesimo Tribunale il 19/6/2006, rinviando per l’ulteriore trattazione all’udienza del 2 gennaio 2009. A tale udienza il Procuratore Generale ha chiesto che il K. venga rimesso in libertà, ma ha contemporaneamente insistito perchè venga fissata nuova udienza per la decisione sulla richiesta.
11 giudice distrettuale, peraltro, rilevata la mancata trasmissione dei titoli, richiesti tramite il Ministro della Giustizia con ordinanza in data 18/12/2008, e premesso che ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 3 la consegna è consentita solo nell’ipotesi in cui la copia dei suddetti documenti sia allegata alla richiesta di consegna rilevato altresì che il comma 6 della medesima norma prevede che la richiesta venga respinta, nell’ipotesi in cui lo Stato membro di emissione, richiesto appunto per il tramite del Ministro della Giustizia, non abbia provveduto all’invio della documentazione, ha respinto – all’udienza del 2 gennaio 2009 – la richiesta di consegna, revocando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Con un primo ed unico motivo di impugnazione il Procuratore generale, deduce violazione di legge con riferimento ai disposti della L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 5 e 6, ed art. 16.
La parte pubblica ricorrente, premesso che le copie delle sentenze – ritualmente richieste – sono pervenute alla Corte di appello, in tempo successivo alla deliberazione della sentenza di rigetto, e cioè l’8 gennaio 2009, ma al Ministro di giustizia italiano il 31 dicembre 2008, sostiene l’esistenza di un obbligo formale della Corte di appello, all’atto della decisione sulla richiesta (in data 2 gennaio 2009) di verifica re, non già come avvenuto, nella sola Cancelleria dell’ufficio di appartenenza, ma anche presso il Ministero, l’eventuale ulteriore persistenza dell’inadempimento informativo da parte dell’Autorità polacca.
Tale obbligo si porrebbe proprio al fine di evitare – come nella specie – che si addebitino alle Autorità straniere ritardi o inadempienze ascrivibili alla sola Autorità italiana, cui compete L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 4: sia la ricezione amministrativa del mandato di arresto europeo, sia la ricezione ex art. 6, comma 5 stessa Legge della documentazione mancante o comunque richiesta dal giudice italiano.
Il motivo non merita accoglimento.
Invero, nessuna norma di legge, ma solo una questione di mera opportunità impone alla Corte distrettuale, che abbia ritenuto l’assoluta necessità di disporre della documentazione, richiesta e non allegata, di attivarsi ulteriormente presso il Ministero al fine di verificare l’eventuale presenza di documenti dello Stato di emissione del mandato di arresto europeo, colà giacenti e non trasmessi in termini e con "l’immediatezza" indicata dal citato comma quinto.
Lo stato straniero infatti, nel ricevere la richiesta di documentazione, ex art. 6, comma 5 mandato di arresto europeo, è contestualmente informato che tale adempimento, i cui termini sono espressamente indicati (con riferimento al luogo di destinazione finale), costituisce "condizione necessaria" per l’esame della richiesta di esecuzione.
Nessun obbligo ulteriore di indagine e ricerca compete all’autorità giudiziaria distrettuale, nel senso cioè di farsi carico di verificare "eventuali adempimenti tempestivi" da parte dell’Autorità straniera e non comunicati dagli organismi ministeriali, una volta che sia scaduto il termine che è stato indicato, e la documentazione richiesta non risulti pervenuta al Presidente della Corte di appello stessa.
E’ ben vero che in tema di mandato d’arresto europeo, il ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna (Cass. Penale sez. 6, 25829/2008, Rv. 240327, Baiaram; massime precedenti Conformi: N. 33633 del 2007 Rv. 237054, N. 13463 del 2008 Rv. 239425 Massime precedenti Vedi: N. 40412 del 2007 Rv. 237427 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4614 del 2007 Rv. 235350), soprattutto ove i ritardi nella trasmissione dei documenti supportanti il m.a.e. non siano da attribuire all’autorità straniera, ma al Ministero della Giustizia italiano (cfr.: Cass. Sez. 6, 21.11.2006 n. 40614, Arturi, rv. 235514; Cass. Sez. 6, 26.10.2007 n. 40412, Aquilano, rv. 237427), ma occorre pur sempre che vi sia una rituale proroga del termine da parte della Corte di Appello, proroga che, in quanto atto discrezionale, si sottrae al controllo del giudice di legittimità.
Bene e correttamente pertanto la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta, a sensi dell’art. 6, preso formalmente atto che non risulta essere stato dato corso, nei termini fissati, alla richiesta del Ministro della giustizia di cui al citato art. 6, comma 5.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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