Cass. pen., sez. IV 29-01-2009 (13-01-2009), n. 4278 Natura della sostanza – Accertamento – Perizia – Necessità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Catania in data 17.7.2008 confermava l’ordinanza custodiate emessa a carico di B.R. dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 5.7.2008, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
In ordine ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale richiamava le risultanze del verbale di arresto e degli atti allo stesso allegati, attestanti che, in data (OMISSIS), i carabinieri del NORM di (OMISSIS), in seguito a segnalazione di un’attività di spaccio, si erano recati all’indirizzo indicato ove avevano notato due giovani che venivano avvicinati da altri giovani ai quali, evidentemente, cedevano stupefacenti: all’intervento dei militari due giovani che si trovavano su un motorino si davano alla fuga mentre gli altri due venivano identificati (tra cui il B.) e fermati ma, prima di essere fermati, buttavano a terra un pacchettino e alcuni piccoli involucri recuperati contenenti sostanza polverosa di colore bianco.
Quanto alle esigenze cautelari, nell’ordinanza impugnata si fa essenzialmente leva sui precedenti penali anche specifici del B. ai fini della prognosi di reiterazione di reati dello stesso tipo e che mettano in pericolo la convivenza sociale e del precedente per evasione, ai fini della scelta del tipo di misura applicabile.
Avverso tale ordinanza ricorre personalmente il B., adducendo la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p. circa raffermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonchè la nullità dell’ordinanza per manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e per violazione dell’art. 274 c.p.p..
Assume, fra l’altro, che il Giudice del riesame avrebbe prospettato, a fronte della contestata gravità indiziaria rappresentata con i motivi di riesame, solo la probabilità e non già la certezza che la sostanza recuperata fosse cocaina, mancando una consulenza tossicologica.
Rileva la possibilità della presenza occasionale dei due giovani in loco, l’ambiguità della fuga del motorino, che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla circostanza che sul B. nè nella sua abitazione era stata trovata la sostanza pulverulenta di colore bianco o denaro o attrezzi per il confezionamento o pesatura, nè alla probabilità che gli elementi raccolti potessero deporre per un mero acquisto.
Le censure prospettate non hanno concreto fondamento, non sussistendo nè la violazione di legge nè il difetto di motivazione denunciati dal ricorrente. Giova premettere che eccede dalla competenza della Cassazione ogni potere di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonchè ogni valutazione sulle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale della libertà (Sez. 4, 17.8.1996, n. 2050).
Allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, Audino, CED 215828).
Orbene, gli elementi sulla base dei quali è stata emessa l’ordinanza restrittiva sono palesemente qualificabili come gravi indizi di colpevolezza, sia nella loro realtà ontologica sia in quanto tratti dalla diretta percezione dei carabinieri intervenuti in loco per le indagini e, come tali, correttamente ritenuti dal tribunale del riesame.
Ne consegue che la motivazione dell’impugnata ordinanza in relazione all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente è sufficiente, logica ed ineccepibile.
A tal riguardo giova rammentare che, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, 7.10.1992, n. 11564), ai fini dell’accertamento della esatta natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessario l’espletamento della perizia: la necessità non deriva nè dalla legge nè dalla esperienza, ben potendosi pervenire a tale accertamento, anche, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, in base a dichiarazioni testimoniali o confessorie, al risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità di indizi, gravi, specifici e concordanti, ai pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato La consecutività delle scene percepite dai carabinieri vale a concludere univocamente per l’attuazione dell’attività di spaccio posta in essere dal prevenuto e dal suo complice.
Peraltro, gli elementi "favorevoli" rappresentati dal ricorrente, per un verso, appaiono consistere nella mera assenza di ulteriori circostanze a supporto dei gravi indizi che già a sufficienza depongono a suo carico ed enucleati nell’impugnata ordinanza e, per altro verso, si spingono ad ipotizzare una diversa lettura della vicenda che esorbita dall’indagine consentita in sede di legittimità: infatti il controllo di legittimità deve avere per oggetto solo la legalità della motivazione del provvedimento cautelare e non può sconfinare nel riesame del fatto.
Anche le esigenze cautelari, infine, risultano, del pari, adeguatamente motivate con il ricorso ai precedenti penali dell’imputato che portano a formulare una prognosi di reiteratività nella commissione di reati della stessa specie. Il ricorso va pertanto rigettato, ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si deve disporre che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario competente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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